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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36540/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

Una terza persona ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. contro l'iniziativa di rilascio dell'immobile intrapresa dall'aggiudicatario, dopo il trasferimento del bene avvenuto nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dall'agente della riscossione nei confronti del debitore espropriato. La opponente sosteneva di essere divenuta proprietaria del bene per usucapione e che tale titolo fosse opponibile sia al debitore esecutato sia all'aggiudicatario. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione ritenendo non provato un possesso utile ad usucapionem: la relazione con l'immobile sarebbe iniziata per tolleranza del proprietario e non per un atto volontario di apprensione; mancava inoltre la prova di un atto di interversione del possesso. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1158, 1141, 1144, 2727 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel richiedere prova dell'animus possidendi e nel non valorizzare la presunzione di possesso utile all'usucapione; 2) violazione degli artt. 115 e 345, comma 3, c.p.c., per asserita omessa considerazione di documenti decisivi e per l'ammissione in appello di un certificato anagrafico; 3) violazione dell'art. 232 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato complessivamente gli elementi istruttori e la mancata risposta all'interrogatorio formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme ai principi in tema di usucapione: chi invoca l'acquisto per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, e la detenzione derivante da tolleranza del proprietario non è idonea a fondare l'usucapione se non interviene un atto di interversione del possesso. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano accertato in fatto, con motivazione congrua e non contraddittoria, che il rapporto con l'immobile era iniziato per tolleranza del proprietario e che non era stata dimostrata alcuna interversione; pertanto non vi era né violazione dell'art. 2697 c.c. né errore nel governo delle presunzioni. Quanto ai secondi e terzi motivi, li ha dichiarati inammissibili perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in cassazione; ha inoltre rilevato la carenza di specificità della censura ex art. 115 c.p.c. e l'irrilevanza del documento prodotto in appello, ritenuto non decisivo dalla Corte territoriale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo gli intimati svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione di terzo all'esecuzione

  • art. 1158 c.c.

    norma sull'usucapione, che richiede il possesso continuato per il tempo previsto

  • art. 1141 c.c.

    la presunzione di possesso utile non opera quando la relazione con il bene deriva da un iniziale atto o fatto del proprietario; in tal caso è necessaria l'interversione del possesso

  • art. 1144 c.c.

    la semplice tolleranza del proprietario rende la detenzione inidonea a fondare l'usucapione

  • art. 2727 c.c.

    il ricorso al ragionamento presuntivo è stato ritenuto correttamente utilizzato dai giudici di merito

  • art. 2697 c.c.

    non vi è stata inversione dell'onere della prova: spetta a chi agisce per usucapione dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie

  • art. 115 c.p.c.

    la relativa censura deve essere formulata con specifica chiarezza, altrimenti è inammissibile

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione all'ammissibilità di un documento prodotto in appello

  • art. 232 c.p.c.

    la mancata risposta all'interrogatorio formale non impone da sola una diversa decisione, dovendo valutarsi complessivamente il quadro probatorio

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Chi agisce per l'accertamento dell'usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem, compresi corpus e animus; quest'ultimo può desumersi presuntivamente dal primo solo se la relazione con il bene sia compatibile con un esercizio del diritto di proprietà.
  • La presunzione di possesso utile all'usucapione non opera quando il rapporto con il bene trae origine da tolleranza del proprietario o da un iniziale fatto del possessore; in tale ipotesi la detenzione può trasformarsi in possesso solo mediante un chiaro atto di interversione percepibile dal titolare.
  • L'accertamento sulla natura di possesso o detenzione e sulla sussistenza di tolleranza o interversione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei singoli documenti, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede una specifica e puntuale allegazione del vizio processuale dedotto; in difetto, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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