Cassazione Civile, Ordinanza n. 01428/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sulla natura di una servitù di passaggio gravante su un terreno in favore del fondo vicino. I proprietari del fondo servente avevano ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento dell’esistenza di una servitù soltanto pedonale, mentre il proprietario del fondo dominante sosteneva che il diritto di passaggio fosse anche carrabile. In ricorso per cassazione egli ha articolato quattro motivi: (1) ha dedotto violazione dell’art. 949 c.c., sostenendo che i coniugi/eredi attori non avrebbero avuto legittimazione ad agire in negatoria servitutis perché, al momento dell’introduzione del giudizio, il proprietario del fondo servente era un altro soggetto e la qualità di eredi sarebbe sopravvenuta solo dopo; (2) ha denunciato violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., affermando che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la servitù carrabile e che, comunque, la strada aveva larghezza sufficiente per il transito dei veicoli; ha inoltre sostenuto che il titolo costitutivo reale sarebbe stato quello derivante da destinazione del padre di famiglia, non la sentenza richiamata dai giudici di merito; (3) ha lamentato l’uso, da parte della Corte d’appello, di atti provenienti da un precedente giudizio possessorio di reintegra tra le stesse parti, ritenendoli inutilizzabili nel presente processo; (4) ha chiesto una rivalutazione delle prove testimoniali per dimostrare l’esercizio del passaggio veicolare per il tempo necessario all’usucapione della servitù più ampia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nella negatoria servitutis conta la titolarità effettiva della posizione dominicale e che la legittimazione può sopravvenire fino alla decisione, rendendo proponibile l’azione ab origine. Ha ritenuto infondato, per la parte pertinente, il secondo motivo, affermando che la maggiore ampiezza fisica della strada è irrilevante se il titolo accertato attribuisce solo una servitù di passaggio pedonale; per il resto il motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a prospettare un diverso titolo costitutivo non deducibile nei ristretti limiti del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la Corte d’appello fondata sul titolo giudiziale di accertamento e non sugli atti del precedente possessorio se non come elementi non idonei a provare una servitù più ampia. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nell’azione negatoria servitutis la rilevanza è la titolarità della posizione dominicale incisa dalla servitù; la sopravvenienza della titolarità nel corso del giudizio consente la prosecuzione dell’azione fino alla decisione.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla costituzione della servitù, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del motivo.
richiamato dal ricorrente per sostenere la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte ne ha escluso l’utilizzabilità nei termini prospettati perché introduceva un diverso titolo costitutivo non scrutinabile nei limiti del ricorso.
richiamato nel terzo motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la censura non investiva realmente la ratio della decisione di merito.
richiamato per contestare la valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è rimessa al merito e non è sindacabile in cassazione come richiesta di nuova valutazione.
art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge nei vari motivi.
art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state reputate in parte infondate e in parte inammissibili.
richiamato nel terzo motivo, ma senza superare il rilievo di inammissibilità per mancata critica alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’actio negatoria servitutis la legittimazione ad agire spetta al titolare della posizione dominicale che assume lesa dalla servitù; se la titolarità sopravviene nel corso del processo, l’azione resta proponibile e il giudizio può proseguire fino alla decisione.
- L’esistenza di una servitù di passaggio pedonale non consente, da sola, di presumere l’esistenza di una servitù carrabile: il contenuto del diritto deve risultare dal titolo costitutivo o da un autonomo accertamento dei relativi presupposti.
- La maggiore ampiezza materiale del tracciato non è decisiva se il titolo riconosciuto attribuisce unicamente un passaggio a piedi; la conformazione fisica del luogo non modifica di per sé l’estensione giuridica della servitù.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a introdurre un diverso titolo costitutivo o una diversa lettura del materiale istruttorio non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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