Cassazione Civile, Ordinanza n. 10322/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza dovute per un terreno utilizzato per la realizzazione di un collegamento viario. In precedenza la Corte di cassazione aveva cassato la decisione d'appello nella parte in cui aveva ritenuto edificabile l'area espropriata senza considerare l'incidenza del vincolo urbanistico a viabilità e aveva chiesto di accertare in concreto se la destinazione fosse a strada principale di interesse generale oppure a strada secondaria o di comparto. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha qualificato il vincolo come conformativo, ha ritenuto l'area inedificabile e ha liquidato l'indennità sul valore agricolo venale, oltre a una somma per l'occupazione temporanea. La società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme del d.P.R. 327/2001 e delle NTA del PRG, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe recepito acriticamente la CTU e avrebbe errato nel ritenere conformativo il vincolo, nonostante la reiterazione comunale del vincolo e la destinazione a viabilità inserita nei PRG; (2) analoga violazione di legge e vizio motivazionale, deducendo che la viabilità serviva il solo Macrolotto industriale, in un'area comunque edificabile, e che l'indennità non poteva essere inferiore al valore di un terreno limitrofo stimato dall'Agenzia delle Entrate; (3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su destinazione della strada, deprezzamento dei terreni residui e misura dell'indennità; (4) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. per il mancato riconoscimento della svalutazione monetaria e del maggior danno, richiamando lo scoperto bancario della creditrice e il ritardo dell'ente espropriante; (5) violazione delle norme sulle spese, per la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione delle spese di CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo corretta la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi e condividendo l'accertamento di fatto della Corte d'appello secondo cui, al momento dell'espropriazione, il PRG qualificava l'area come "aree per la viabilità e la sosta", strada di scorrimento e quindi infrastruttura di interesse generale; ha osservato che la realizzazione in lotti successivi, la modesta estensione del tratto e la reiterazione del vincolo non ne mutavano la natura conformativa. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, perché il maggior danno da svalutazione ex art. 1224, comma 2, c.c. presuppone la mora dell'espropriante e la sua configurabilità, nel caso dell'indennità di espropriazione, decorre dall'inizio del giudizio di opposizione o determinazione dell'indennità, non da un periodo anteriore. Ha infine respinto il quinto motivo, ribadendo che la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 9, 32, 37, 40 d.P.R. n. 327/2001
richiamati per la qualificazione del vincolo urbanistico e per la determinazione dell'indennità di espropriazione in relazione alla natura edificatoria o meno dell'area
art. 26 NTA del PRG
invocato per sostenere la destinazione urbanistica dell'area a viabilità e sosta
richiamato dalla Corte territoriale per escludere che la delibera comunale di approvazione del progetto come variante incidisse sulla natura del vincolo
il maggior danno da svalutazione monetaria è riconoscibile solo in presenza di mora dell'espropriante e di un suo comportamento colpevole
richiamati per fondare la necessità di un inadempimento colpevole quale presupposto della mora debendi
la regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
delimita il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese ai soli casi di violazione del principio che esse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020
richiamato dall'istanza di discussione orale, dichiarata inammissibile perché non ricorrevano i presupposti per l'udienza pubblica
richiamato ai fini della valutazione della possibilità di trattazione orale o rinvio in pubblica udienza, esclusa dalla Corte
richiamato per escludere la sussistenza dei presupposti per il rinvio della causa in pubblica udienza
Massime di principio
- La distinzione tra vincoli urbanistici conformativi ed espropriativi non dipende dal nomen dello strumento urbanistico, ma dalla funzione concreta del vincolo: è conformativo se deriva da una zonizzazione generale del territorio, è espropriativo se incide su beni determinati in funzione della localizzazione di un'opera pubblica.
- Ai fini della stima dell'indennità di espropriazione, il giudice deve avere riguardo agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'ablazione e, se il vincolo è conformativo, l'area va considerata inedificabile ai fini della liquidazione dell'indennità secondo il valore agricolo venale.
- La circostanza che un'opera pubblica sia realizzata per lotti successivi, o che il tratto interessato abbia dimensioni modeste, non esclude di per sé la natura conformativa del vincolo quando la destinazione sia inserita in una previsione generale di viabilità di interesse collettivo.
- Il maggior danno da svalutazione monetaria sull'indennità di espropriazione può essere riconosciuto solo se l'espropriante è in mora; tale mora, nei giudizi di opposizione o determinazione dell'indennità, decorre dall'introduzione del giudizio o dal momento in cui l'amministrazione può aderire alla domanda o formulare un'offerta transattiva.
- In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e in cassazione è censurabile solo se le spese vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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