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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03409/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (responsabile civile)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dinanzi al Giudice di pace per i danni materiali subiti da un’autovettura che, secondo l’attrice, sarebbe stata attinta da un incendio sviluppatosi nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2015 da un veicolo di proprietà del convenuto, assicurato presso una compagnia. Il Giudice di pace rigettava la domanda per difetto di prova del nesso causale e del danno. L’attrice proponeva appello, ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata resa secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c. e che i motivi non investissero i limiti propri dell’impugnazione delle sentenze equitative. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti cinque motivi: (1) erronea qualificazione della sentenza di primo grado come resa secondo equità, con violazione di varie norme processuali e sostanziali; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per cattiva applicazione delle regole sulla prova del fatto incendiario e del nesso causale; (3) violazione degli artt. 113, 115, 167 e 339 c.p.c., dei principi regolatori della materia e dell’art. 111 Cost.; (4) omesso esame di un fatto decisivo e ulteriori violazioni processuali; (5) omessa o apparente motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 360, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi di ricorso perché rileva d’ufficio la improcedibilità del ricorso. In particolare, mancano agli atti sia la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, sia la relata di notificazione del ricorso nei confronti della compagnia assicurativa; quanto alla notificazione al convenuto persona fisica, essa risulta perfezionata oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. Poiché l’assenza della relata verso uno dei controricorrenti impedisce la verifica della procedibilità, il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese, perché gli intimati non si sono costituiti. Viene inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per la qualificazione della sentenza di primo grado come resa secondo equità, poi contestata dalla ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso come parametro della corretta valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso come parametro della corretta valutazione della prova

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per denunciare violazioni processuali nel giudizio di merito

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato in relazione all’ammissibilità dell’appello avverso sentenze rese secondo equità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova sul nesso causale e sul danno

  • art. 360 c.p.c.

    usato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e dei principi regolatori della materia

  • art. 325 c.p.c.

    termine di sessanta giorni per la notificazione dell’impugnazione, rilevante ai fini della tempestività

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato quale adempimento necessario del deposito della copia autentica della sentenza notificata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità

  • art. 1, comma 17, legge 228/2012

    richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione è necessario il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata.
  • La mancanza della relata di notificazione del ricorso nei confronti di uno dei destinatari dell’impugnazione impedisce al giudice di verificare la procedibilità del ricorso e conduce alla declaratoria di improcedibilità.
  • La tempestività della notificazione del ricorso rispetto al termine breve di impugnazione deve risultare dagli atti depositati, così da consentire alla Corte il controllo immediato del rispetto del termine di cui all’art. 325 c.p.c.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, non si provvede sulle spese se gli intimati non si sono costituiti; inoltre può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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