Cassazione Civile, Ordinanza n. 37728/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un conduttore di un appartamento appartenente al patrimonio pubblico deduceva di avere diritto, in sede di acquisto dell'immobile, al coefficiente di abbattimento del prezzo previsto dalla disciplina sulla dismissione dei beni pubblici, sostenendo di aver manifestato la volontà di acquisto entro il termine del 31 ottobre 2001 stabilito dalla normativa applicabile. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il diritto alla restituzione di parte del prezzo. La corte d'appello, però, riformava la decisione e respingeva le domande, ritenendo che l’opzione valida fosse riferita a un immobile specifico e che la successiva acquisizione di un diverso appartamento richiedesse una nuova manifestazione di volontà, intervenuta tardivamente. Nel ricorso per cassazione il conduttore deduceva: 1) la nullità/inammissibilità dell’appello per difetto dei requisiti ex art. 342 c.p.c., sostenendo che mancasse la sommaria esposizione dei fatti e che i motivi fossero generici; 2) l’omessa decisione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di prova del mandato a impugnare in capo alla società veicolo; 3) la violazione della disciplina sulla cartolarizzazione e dismissione degli immobili pubblici, degli artt. 1331 e 1362 ss. c.c. e delle norme processuali probatorie, sostenendo che la volontà di acquisto tempestivamente espressa per un immobile dovesse valere anche per l’altro appartamento poi acquistato, essendo comunque rimasta ferma la sua situazione di avente diritto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l’atto di appello soddisfacesse il requisito della sommaria esposizione dei fatti, poiché la funzione dell’art. 342 c.p.c. è consentire l’individuazione chiara delle censure anche per implicito dal contenuto dell’atto. Sul secondo motivo ha rilevato che la corte d’appello aveva comunque esaminato e respinto le eccezioni preliminari, e che l’appello era stato proposto dall’ente pubblico quale rappresentante della società veicolo, sulla base di una procura speciale già richiamata nel controricorso. Sul terzo motivo ha applicato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il beneficio dell’abbattimento del prezzo nella dismissione di immobili pubblici spetta solo se il richiedente è conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e abbia manifestato nei termini di legge la volontà di acquisto con riferimento a quell’immobile; l’opzione esercitata per una determinata unità non si estende automaticamente a un diverso immobile. Poiché nel caso concreto l’opzione tempestiva riguardava un appartamento diverso da quello poi acquistato e la nuova opzione era stata successiva al termine legale, non spettava il beneficio. Le spese sono state compensate per la complessità della materia e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il requisito della sommaria esposizione dei fatti non richiede una parte espositiva formalmente autonoma e può ritenersi soddisfatto se la individuazione delle censure risulta dal complesso dell’atto di appello.
È stato richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione nei tre motivi proposti.
art. 3, comma 20, d.l. n. 351 del 2001, conv. dalla l. n. 410 del 2001
La volontà di acquisto deve essere manifestata con le modalità previste entro il termine fissato e con riferimento allo specifico immobile da acquistare.
art. 1, comma 1, d.l. n. 41 del 2004, conv. dalla l. n. 104 del 2004
Il beneficio dell’abbattimento del prezzo di vendita è riconosciuto solo in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina di dismissione.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi sull’efficacia dell’opzione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamati dalla parte ricorrente in tema di interpretazione del rapporto, ma la Corte ha ritenuto prevalente la lettura strettamente letterale e speciale della disciplina di dismissione.
Richiamati per censurare la valutazione delle prove, ma il ricorso è stato respinto perché la controversia era risolta in base al contenuto degli atti e alla disciplina applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito della sommaria esposizione dei fatti non richiede una separata e formalistica sezione narrativa: è sufficiente che dall’insieme dell’atto sia agevolmente ricostruibile l’oggetto dell’impugnazione e le ragioni di censura.
- L’eccezione di inammissibilità dell’appello per vizi formali non può essere accolta quando il giudice di merito abbia comunque ritenuto chiara, dal contenuto complessivo dell’atto, l’individuazione della domanda e dei motivi di gravame.
- Nella dismissione di immobili pubblici, l’opzione di acquisto e il relativo beneficio economico hanno natura strettamente collegata allo specifico bene opzionato: la manifestazione di volontà riferita a un immobile non si estende automaticamente a un bene diverso.
- La disciplina di cartolarizzazione e vendita del patrimonio pubblico è di stretta interpretazione; pertanto, i benefici previsti sono applicabili solo nei limiti espressamente stabiliti dalla legge e nei confronti del rapporto tra conduttore e singolo immobile oggetto di acquisto.
- Quando una nuova manifestazione di volontà di acquisto intervenga oltre il termine legale previsto dalla disciplina speciale, non può essere sanata o agganciata a una precedente opzione riferita a un diverso immobile.
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