Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto per lavori edili. L'appaltatore agiva per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo, deducendo di avere eseguito lavori per un importo superiore a quello già pagato. Il committente resisteva sostenendo di avere corrisposto somme maggiori di quanto dovuto, che varie opere non erano state ultimate o erano state eseguite male, e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione dell'eccedenza, penale e risarcimento danni. Il Tribunale accolse solo in parte la domanda dell'appaltatore; la Corte d'appello, riformando parzialmente, rigettò la domanda principale e confermò il rigetto della riconvenzionale, ritenendo non provata l'esecuzione di lavori extracontrattuali non pagati, salvo un implicito riconoscimento di quanto già corrisposto dal committente. In cassazione il committente articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato prove documentali e testimoniali che dimostrerebbero l'esecuzione di lavori extra contratto; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 1667 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe ignorato la tempestiva eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e la pretesa contraddittorietà della sentenza di primo grado; (3) omesso esame di fatti decisivi in tema di prova del pagamento, contestando che fotocopie di assegni e prospetti bancari potessero dimostrare l'avvenuto pagamento e lamentando la mancata prova della consegna e dell'incasso degli assegni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non chiaramente sussumibile in uno dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c. e, comunque, diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che non aveva fondato la decisione sulla sola disciplina dei vizi ex art. 1667 c.c., ma sulla diversa contestazione dell'ultimazione e dell'entità dei lavori, nonché sull'insussistenza di prova di prestazioni extra contratto; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché, in presenza di "doppia conforme", il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile senza allegare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama il criterio di imputazione del pagamento: se il debitore prova il pagamento di una somma idonea a estinguere il debito, spetta al creditore che invochi l'imputazione a un diverso rapporto provare l'esistenza di tale diverso debito e i presupposti della diversa imputazione.
La disciplina della garanzia per vizi non è la sola via per contestare l'opera; la contestazione dell'ultimazione e dell'entità dei lavori eseguiti non si identifica necessariamente con la denuncia dei vizi.
La Corte richiama la norma per evidenziare che eventuali vizi delle opere avrebbero, semmai, inciso sulla riduzione del corrispettivo, ma la decisione ha escluso rilievo concreto della questione per la ricostruzione fattuale operata.
co. 1 n. 3; co. 1 n. 4; co. 1 n. 5
Il ricorso per cassazione deve contenere censure immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi; non è ammissibile una doglianza che miri alla rivalutazione dei fatti di merito o che non si confronti con la ratio decidendi.
Il ricorso deve indicare con chiarezza il vizio denunciato e confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
In presenza di "doppia conforme" il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile come solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione e non raggiunge la soglia del "minimo costituzionale".
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e immediatamente riconducibile a una delle censure tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; una doglianza che si risolva nella richiesta di nuova valutazione delle prove è inammissibile.
- La contestazione del committente sull'adempimento dell'appaltatore può riguardare non solo i vizi dell'opera, ma anche l'inesatta o incompleta esecuzione e l'entità dei lavori effettivamente realizzati; in tale ipotesi grava sull'appaltatore l'onere di provarne l'esecuzione nei limiti pretesi.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie derivanti dall'inerzia della parte nelle allegazioni e nelle prove.
- In tema di pagamento, se il debitore prova un versamento idoneo a estinguere il credito, il creditore che invochi l'imputazione a un diverso rapporto deve provare il diverso debito e i presupposti dell'imputazione alternativa.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando vi sia 'doppia conforme', salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non basta il dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione del materiale probatorio.
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