Cassazione Civile, Ordinanza n. 01425/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
Un soggetto, coinvolto in un lungo procedimento penale in ragione dell'attività svolta come segretario del seggio elettorale per il rinnovo dei componenti dell'ordine, aveva chiesto la condanna del consiglio dell'ordine al rimborso delle spese processuali da lui sostenute, assumendo che due delibere consiliari avessero previsto tale rimborso e che da esse fosse sorto un diritto alla restituzione delle spese, anche in base a una qualificazione della fattispecie come accollo o come contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c., nonché in base al legittimo affidamento ingenerato dalle delibere stesse. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello l'aveva riformata respingendola. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1720 e 1362 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nell'escludere che un ente pubblico potesse, mediante delibere, assumere un obbligo di rimborso qualificabile come accollo interno del debito di un terzo o come contratto con obbligazioni del solo proponente; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo o, in subordine, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero considerato il legittimo affidamento sul rimborso maturato per effetto delle delibere e della loro esecuzione nei confronti di altri co-indagati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto anche sulla non inerenza delle spese ai compiti tipici del segretario del seggio e sulla conseguente mancanza di causa del preteso accollo/rimborso, mentre il ricorso non aveva specificamente censurato tale autonoma motivazione. Inoltre il motivo è stato giudicato inidoneo anche perché si risolveva, in sostanza, in una richiesta di diverso apprezzamento di fatto e non in una reale denuncia di violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'affidamento non integra un 'fatto' storico omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre la censura ex art. 112 c.p.c. è stata reputata generica e comunque non adeguatamente dimostrativa che il tema fosse stato ritualmente mantenuto fino alle conclusioni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente come norma in tema di rimborso/gestione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con una ratio decidendi autonoma e per difetto di specificità
richiamato per sostenere un'erronea interpretazione delle delibere, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché si risolveva in una diversa lettura del fatto e del testo degli atti
richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità di un contratto con obbligazioni del solo proponente, ma la Corte non ha accolto la tesi perché il motivo non si confrontava con le rationes della sentenza impugnata
il primo motivo era formalmente incardinato sulla violazione/falsa applicazione di norme di diritto, ma è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata critica di tutte le rationes decidendi
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di censurare l'omesso esame di un 'fatto' che non sia storico; il legittimo affidamento non è stato considerato fatto storico omesso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato in subordine per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva
la deduzione di omessa pronuncia è stata respinta perché la prospettazione del legittimo affidamento era troppo generica e non risultava dimostrato che fosse stata mantenuta fino alle conclusioni
il motivo che non si confronta specificamente con la decisione impugnata è un 'non motivo' e determina inammissibilità
richiamato nel ragionamento sulle rationes decidendi autonome e sull'ordine di esame delle questioni di merito
norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha giustificato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere la decisione, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inammissibile per difetto di interesse.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione della propria tesi o la critica frammentaria e incompleta del ragionamento decisorio integra un 'non motivo' e comporta inammissibilità.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare solo un fatto storico, principale o secondario, e non questioni giuridiche o valutazioni come il legittimo affidamento; il ricorrente deve inoltre indicare il fatto, la sua emergenza dagli atti, il momento della sua deduzione e la sua decisività.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la deduzione della parte sia generica o non risulti chiaramente mantenuta fino alle conclusioni; incombe sulla parte l'onere di dimostrare che il tema era stato devoluto in modo specifico al giudice.
- La doglianza formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando in realtà mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una diversa interpretazione del contenuto degli atti di causa, senza denunciare un errore di sussunzione o di ermeneutica giuridica effettivamente specifico.
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