Cassazione Civile, Sentenza n. 22034/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere la riliquidazione dell'incentivo all'auto-imprenditorialità previsto dal d.lgs. n. 22/2015, calcolato sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In primo grado la domanda era stata respinta perché ritenuta nuova la precisazione formulata nelle note autorizzate; in appello, invece, la domanda è stata accolta sul presupposto che non vi fosse mutamento del petitum o della causa petendi, ma soltanto una specificazione del criterio di calcolo della base imponibile, già riferita ai periodi di cassa integrazione intercorsi nel quadriennio precedente la cessazione del rapporto. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 420 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la novità della domanda, trasformando una domanda di condanna in una diversa domanda di riliquidazione fondata su un diverso fatto costitutivo; 2) violazione degli artt. 4 e 8 d.lgs. n. 22/2015, dell'art. 12 l. n. 153/1969, degli artt. 49 e 51 TUIR e dell'art. 12 disp. prel. c.c., per avere ritenuto computabili nella base di calcolo anche le retribuzioni non percepite per effetto della sospensione del rapporto di lavoro e dell'integrazione salariale, cioè la cosiddetta retribuzione "persa". La controricorrente ha resistito, sostenendo che in appello si trattava solo di precisare la quantificazione della prestazione e che, in ogni caso, il tema del computo della cassa integrazione era stato già introdotto nei gradi di merito; ha inoltre prospettato una lettura delle norme contributive e fiscali imperniata sulla maturazione del reddito e non sulla sua percezione. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché non vi era domanda nuova, essendo unico il fatto costitutivo dedotto sin dall'origine; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché la censura non indicava in modo puntuale la retribuzione virtuale da assumere e non confrontava adeguatamente la dedotta ammissione parziale già intervenuta nei gradi di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla beneficiaria e ha condannato l'istituto previdenziale alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'istituto previdenziale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la novità della domanda perché la controversia riguardava sin dall'inizio l'esatta determinazione della base imponibile della prestazione già riconosciuta, con riferimento ai periodi di cassa integrazione nel quadriennio precedente la cessazione del rapporto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e determinatezza del ricorso per cassazione, rilevando che la censura sulla base di calcolo non era stata articolata con l'indicazione puntuale della retribuzione virtuale utile ai fini della prestazione e non teneva conto della ricostruzione processuale compiuta nei gradi di merito. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro processuale per censurare la decisione di merito sulla pretesa novità della domanda; la Corte esclude la violazione perché non c'era mutamento del thema decidendum ma mera specificazione della base di calcolo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza in relazione alla dedotta violazione dell'art. 420 c.p.c.; la censura è respinta.
Norma richiamata per la definizione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali posta a base del calcolo della prestazione.
art. 8, primo comma, d.lgs. n. 22/2015
Richiamato quale base normativa dell'incentivo all'auto-imprenditorialità oggetto di liquidazione/riliquidazione.
Richiamato, come modificato dalla normativa successiva, per il criterio di determinazione dei redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 314/1997
Citato per la riscrittura dell'art. 12 l. n. 153/1969 e per il criterio di maturazione del reddito ai fini contributivi.
Richiamato nella ricostruzione del reddito di lavoro dipendente rilevante ai fini contributivi e fiscali.
Richiamato quale norma applicabile al calcolo del reddito da lavoro dipendente e, per riflesso, della base imponibile previdenziale.
Richiamato nel motivo di ricorso come criterio ermeneutico delle disposizioni invocate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per la violazione di legge sul criterio di quantificazione della base di calcolo della prestazione.
requisito di specificità e esposizione sommaria dei fatti
La Corte lo applica rigidamente: il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali e censure specifiche e pertinenti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto dal ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Non vi è domanda nuova quando la parte, in corso di causa, precisa soltanto il criterio di quantificazione di una prestazione già dedotta e già riconosciuta nel suo titolo, senza introdurre un diverso fatto costitutivo o un diverso bene della vita.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata e deve indicare con precisione gli elementi fattuali e giuridici necessari a sostenere la doglianza; la mera prospettazione astratta di una questione di diritto non basta se manca la specificazione del decisum contestato.
- Quando la controversia riguarda il calcolo di una prestazione previdenziale commisurata alla retribuzione imponibile, il ricorrente che contesti la base di computo deve allegare e descrivere in modo analitico i dati retributivi rilevanti, altrimenti il motivo difetta di specificità.
- La distinzione tra sospensione con integrazione salariale a zero ore e a orario ridotto, ove non introdotta come autonomo fatto costitutivo nella domanda originaria, non è di per sé sufficiente a trasformare la successiva precisazione della base di calcolo in una domanda nuova.
- Il giudizio di cassazione non consente di rimettere in discussione questioni che richiedano ulteriori accertamenti di fatto se la censura è formulata come pura questione di diritto ma, in realtà, presuppone una diversa ricostruzione del fatto di causa.
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