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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21777/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione erogata dalla gestione autonoma, calcolata dall'ente previdenziale applicando la cd. "elevazione figurativa" alle settimane in cui l'assicurato aveva svolto attività come lavoratore agricolo dipendente, nonostante per il medesimo periodo risultasse già accreditata contribuzione per attività agricola autonoma. Il pensionato aveva ottenuto nei gradi di merito l'accoglimento della domanda di ricalcolo senza tale elevazione, sul presupposto che l'art. 15, comma 4, della legge n. 153 del 1969 escluda l'applicazione del comma 3 quando per quelle settimane risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. L'ente previdenziale ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, dell'art. 15 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983, sostenendo che la disciplina dell'elevazione figurativa, dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, dovrebbe operare anche nel caso di sovrapposizione con contribuzione autonoma, poiché il comma 4 riguarderebbe soltanto contribuzione diversa da quella AGO e non inciderebbe sulle modalità di commutazione dei periodi assicurativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione d'appello che aveva riconosciuto il diritto del pensionato alla riliquidazione della pensione senza applicazione dell'elevazione figurativa sulle settimane già coperte da contribuzione autonoma. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo al comma 4 dell'art. 15 della legge n. 153 del 1969 e ha ribadito che la contribuzione figurativa derivante dall'elevazione va esclusa quando il medesimo periodo, qui la settimana, sia comunque coperto da contribuzione obbligatoria. Ha inoltre valorizzato il principio di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria. Le spese sono state compensate per la complessità della questione; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233

    viene indicato come norma che consente di convogliare contributi da lavoro dipendente presso la gestione dei lavoratori autonomi per incrementare le pensioni erogate da tali gestioni speciali.

  • art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153

    terzo comma; quarto comma

    il comma 3 disciplina l'elevazione figurativa delle settimane agricole parzialmente coperte; il comma 4 esclude l'applicazione di tale meccanismo quando per le settimane interessate risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.

  • art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638

    è richiamato dall'ente ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale applicabile ai periodi contributivi.

  • art. 15 delle preleggi

    è evocato per escludere un'ipotesi di tacita abrogazione della disciplina previgente da parte della legge n. 233 del 1990.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • Cass., sez. lav., 3 luglio 2004, n. 12218

    è richiamata come precedente risolutivo: la settimana coperta anche da contribuzione agricola autonoma non è soggetta a elevazione figurativa, poiché la contribuzione figurativa va esclusa quando il medesimo periodo sia comunque coperto da contribuzione.

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    è richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale agricolo, la cd. elevazione figurativa delle settimane non integralmente coperte opera come meccanismo di favore per il lavoratore dipendente agricolo, ma non può essere applicata quando il medesimo periodo risulti già coperto da contribuzione obbligatoria di altra natura.
  • La contribuzione figurativa è incompatibile con la contribuzione obbligatoria riferita al medesimo periodo; se la settimana è già coperta da contribuzione, la settimana non può essere ulteriormente "elevata" in via figurativa.
  • La disciplina successiva non si presume abrogativa di quella previgente in mancanza di incompatibilità normativa: occorre verificare la coesistenza delle disposizioni e la loro effettiva portata applicativa.
  • Nel calcolo della pensione liquidata da una gestione autonoma, la contribuzione da lavoro dipendente può incidere sulla misura solo nei limiti consentiti dalla disciplina speciale, senza trasformare un beneficio pensato per il lavoro agricolo dipendente in un pregiudizio per chi abbia già contribuzione più favorevole per lo stesso periodo.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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