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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22139/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente; in applicazione dell'art. 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese e ha precisato che, per effetto dell'estinzione, non si applica il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia traeva origine da un ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 promosso da un'organizzazione sindacale contro un'azienda ospedaliera, deducendo la natura antisindacale di una condotta datoriale. In particolare, il sindacato contestava che l'azienda avesse unilateralmente modificato i criteri concordati con le organizzazioni sindacali per le progressioni economiche orizzontali previste dal CCNI del 7 ottobre 2019, prima limitandole al 50% del personale avente diritto e poi attribuendole sulla base di criteri di categoria suddivisi per profili professionali anziché secondo il punteggio conseguito. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso antisindacale. Avverso tale sentenza l'organizzazione sindacale proponeva ricorso per cassazione con dieci motivi, ma nelle more depositava atto di rinuncia, successivamente accettato dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 28 L. n. 300/1970

    richiamato come base del ricorso antisindacale promosso dall'organizzazione sindacale; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione per sopravvenuta estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    la rituale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che, in caso di estinzione del giudizio, tale disposizione sul raddoppio del contributo unificato non trova applicazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • All'estinzione del giudizio di legittimità non consegue la pronuncia sulle spese, se la Corte ritiene di non dover provvedere in ragione della rinuncia.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata.
  • Quando il processo si chiude per cause sopravvenute che impediscono la decisione sul merito, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e non consolida alcun principio sostanziale sulla controversia originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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