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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00235/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura esecutiva presso terzi promossa da una creditrice nei confronti di una cooperativa sociale debitrice, che aveva proposto opposizione agli atti esecutivi e all’espropriazione presso terzi. Dopo la sospensione dell’esecuzione e la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine fissato, la procedura fu dichiarata estinta ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c. La creditrice reclamò la liquidazione delle spese ex art. 630 c.p.c.; il Tribunale accolse il reclamo e la Corte d’appello, adita dalla società debitrice, riformò parzialmente compensando le spese di entrambi i gradi. La cooperativa propose ricorso per cassazione con un unico motivo. La controricorrente eccepì però l’inammissibilità del ricorso sostenendo che, prima della proposizione dell’impugnazione, il Ministero competente aveva disposto lo scioglimento della cooperativa e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente difetto di rappresentanza processuale della persona che aveva conferito la procura ai difensori. La ricorrente, inoltre, aveva successivamente rinunciato al ricorso, ma tale rinuncia proveniva da soggetto diverso dagli organi della procedura e non poteva sanare il vizio originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità: dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura, mentre gli organi sociali ordinari ne sono privi; poiché il ricorso per cassazione era stato proposto e notificato quando la società era già posta in liquidazione coatta amministrativa, la procura era stata conferita da soggetto privo di rappresentanza e l’impugnazione era originariamente inammissibile. La Corte ha escluso che la successiva rinuncia potesse ratificare o sanare il vizio, non trovando applicazione l’art. 182 c.p.c. nel giudizio di cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la sopravvenuta volontà delle parti di definire complessivamente il contenzioso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, c.p.c.

    richiamato quale base per la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva dopo la sospensione e la mancata introduzione del merito

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato in relazione al reclamo contro la liquidazione delle spese disposta con l’ordinanza di estinzione

  • art. 200, comma 2, L.F.

    indicato quale norma da cui deriva che, dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta esclusivamente agli organi della procedura

  • art. 2545-terdecies c.c.

    citato quale fondamento del provvedimento ministeriale di scioglimento della cooperativa e di apertura della liquidazione coatta amministrativa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il rinvio al parametro di determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 182 c.p.c.

    ritenuto non applicabile nel giudizio di cassazione ai fini della sanatoria del difetto originario di rappresentanza

Massime di principio

  • Dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale dell’ente spetta in via esclusiva agli organi della procedura; gli organi sociali ordinari non possono validamente conferire procura per impugnazioni o difese giudiziali, salvo eventuale legittimazione suppletiva in ipotesi particolari di inattività degli organi concorsuali.
  • Se l’impugnazione è proposta da soggetto privo, al momento del conferimento della procura, della rappresentanza dell’ente, il rapporto processuale non si instaura validamente e il ricorso è inammissibile ab origine.
  • La successiva rinuncia al ricorso non sana il vizio genetico dell’impugnazione proposta senza valida rappresentanza, né può valere come ratifica dell’attività processuale già compiuta.
  • Nel giudizio di cassazione non opera, per sanare il difetto originario di rappresentanza, il meccanismo di regolarizzazione previsto dall’art. 182 c.p.c.
  • La sopravvenuta definizione complessiva della controversia tra le parti può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità, quando risulti incompatibile con ulteriori statuizioni che possano complicare la procedura concorsuale in corso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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