Cassazione Civile, Ordinanza n. 38160/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un'apertura di credito in conto corrente concessa a una società nel 2008. In primo grado l'opposizione proposta dalla società debitrice principale e dai fideiussori era stata accolta nel senso della revoca del decreto ingiuntivo, ma con condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 3.000.000,00 oltre interessi in favore della cessionaria del credito originariamente vantato da una banca in liquidazione coatta amministrativa. In appello la decisione è stata riformata e la domanda della banca/cessionaria è stata rigettata. La mandataria della cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato la documentazione prodotta, dalla quale risultavano il contratto di apertura di credito, la proroga con piano di rientro, la cessione del credito e le fideiussioni; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la prova dell'andamento del conto corrente senza valorizzare l'estratto di saldaconto, che secondo la ricorrente avrebbe efficacia probatoria anche nel giudizio di opposizione e nei confronti del fideiussore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, innanzitutto, che la censura in tema di interpretazione contrattuale fosse formulata in modo generico, senza indicare puntualmente le norme ermeneutiche asseritamente violate e senza sviluppare un confronto specifico con le rationes della sentenza impugnata. Ha poi osservato che la doglianza sull'onere della prova non era configurabile come violazione dell'art. 2697 c.c., perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato che non era stato prospettato un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., né una motivazione mancante o solo apparente. Nel merito delle affermazioni svolte, la Corte ha comunque richiamato i principi secondo cui, nell'apertura di credito, l'obbligazione dell'accreditato sorge al momento del prelievo della somma e non per la sola annotazione contabile, e l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio, non nel giudizio di opposizione, nel quale la banca deve provare l'andamento del rapporto mediante estratti conto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure in materia di interpretazione contrattuale devono essere specifiche: non basta un richiamo generico alle regole ermeneutiche, ma occorre indicare puntualmente le disposizioni violate e spiegare in che modo la sentenza se ne sia discostata.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia ripartito erroneamente il carico probatorio tra le parti; non quando si contesti la valutazione delle prove o la loro sufficienza.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la semplice insufficiente o inadeguata valutazione degli elementi istruttori.
La motivazione apparente o mancante integra un vizio rilevante solo quando risulti immediatamente dal testo della sentenza e la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
art. 50 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
L'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria nel procedimento monitorio, ma non è di per sé sufficiente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà luogo, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Inserisce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione delle regole di interpretazione del contratto richiede specificità: occorre individuare le norme ermeneutiche asseritamente violate e spiegare in modo puntuale il contrasto tra la decisione e tali regole.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'erronea attribuzione dell'onere probatorio; non può essere usata per censurare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione mancante/apparente; non consente il riesame del merito o della sufficienza delle prove.
- Nel rapporto di apertura di credito bancario il credito della banca non si perfeziona per la sola concessione dell'affidamento o per la mera annotazione contabile, ma necessita del concreto prelievo delle somme da parte del cliente.
- L'estratto di saldaconto è un documento idoneo a supportare il ricorso monitorio, ma, in presenza di contestazione sostanziale nel giudizio di opposizione, la banca deve dimostrare l'andamento del rapporto mediante gli estratti conto analitici.
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