Cassazione Penale, Sentenza n. 15849/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza di rigetto del riesame (che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP) per carenze di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa al capo 183). Si denunciava in particolare la trattazione congiunta di fatti non formalmente contestati (capo 184) e la possibile confusione con un omonimo (nato nel 1972), con conseguente violazione del diritto di difesa; si eccepiva inoltre l'assenza di riscontri esterni alle intercettazioni richiamate e la mancata individuazione del ruolo operativo e dei rapporti dell'indagato con il presunto sodalizio, nonché l'adeguatezza della misura cautelare e la mancata valutazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di riesame non abbia risposto adeguatamente alle eccezioni difensive: mancava una chiara individuazione se le conversazioni intercettate riguardassero il ricorrente o l'omonimo, non vi erano elementi di riscontro esterni sufficienti e non era spiegato in modo convincente il ruolo operativo, le modalità della condotta e la consistenza dei rapporti tali da configurare la partecipazione stabile al presunto sodalizio (sia pur ai fini della gravità indiziaria). L'esame del secondo motivo (adeguatezza della misura) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 74, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulle fattispecie di delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato la necessità, a livello di gravità indiziaria, di dimostrare la partecipazione stabile e la disponibilità costante allo spaccio attribuita all'indagato, con elementi che colleghino in modo concreto la condotta all'imputato
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulle sanzioni per il traffico illecito di sostanze stupefacenti; citata insieme all'art. 74 nell'ambito delle accuse principali, con implicita necessità di adeguata prova della materialità e della responsabilità
Riferimento alla fattispecie associativa (tipologia collegata a organizzazioni criminali); la Corte ha precisato che per configurare la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico è necessario accertare, anche sul piano della gravità indiziaria, la coscienza e la volontà dell'autore di contribuire stabilmente al mantenimento dell'associazione
Norma sulla concorso di persone nel reato (concorso di reati); richiamata quale riferimento generale in imputazioni plurime e connesse
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione (menzione nella parte descrittiva); non sviluppata nel dettaglio dalla motivazione dell'ordinanza impugnata
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'indicazione della competenza del Tribunale al quale rinviare il giudizio dopo annullamento
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti della Cancelleria dopo le decisioni della Corte di Cassazione; la Corte ha disposto che la Cancelleria curi gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il giudice deve motivare specificamente la gravità indiziaria, indicando elementi di fatto che colleghino concretamente l'indagato al reato e distinguendo chiaramente tra persone omonime.
- Le intercettazioni, se non corroborate da riscontri esterni, possono risultare insufficienti a fondare la contestazione di partecipazione stabile ad un'associazione criminale; è richiesta l'indicazione del ruolo operativo, della continuità dell'attività e della natura dei rapporti con gli altri membri.
- Per configurare, anche a livello di gravità indiziaria, la partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico è necessario dimostrare la "coscienza e volontà" del soggetto di contribuire stabilmente all'associazione e di favorirne il fine comune (non basta la disponibilità occasionale o generica di stupefacenti).
- La confusione con un omonimo, se non chiarita con riscontri probatori, può invalidare la motivazione e determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
- Se la motivazione circa la gravità indiziaria è carente, le argomentazioni difensive sulla proporzionalità della misura possono risultare assorbite, ma il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche la misura cautelare alla luce della corretta istruttoria.
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