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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00122/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura poi fallimentare di una società nei confronti di un'altra società che aveva ricevuto pagamenti per complessivi euro 597.708,29. In primo grado l'azione era stata accolta; la corte d'appello aveva però ridotto la revocatoria a euro 47.743,19, ritenendo provata la scientia decoctionis della convenuta solo dal maggio 2009 e rigettando l'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. Il fallimento ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sulla revocatoria e sulle presunzioni, per non avere la corte territoriale valutato tutti gli indici presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza; omesso esame o motivazione carente sui medesimi fatti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mancata ammissione di prova testimoniale su fatti ritenuti decisivi. La società resistente ha proposto ricorso incidentale in quattro motivi, sostenendo che i ritardi costanti nei pagamenti integrassero i termini d'uso tra le parti, che la domanda di interessi di mora non escludesse tali termini, e deducendo ulteriori censure sulla mancata ammissione della prova testimoniale. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché tutte le censure miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c., essendo stato notificato dopo la sentenza d'appello non notificata. Il fallimento ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato; la controparte non è stata gravata del doppio contributo, poiché il ricorso incidentale inefficace non comporta tale sanzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso principale, perché le doglianze sulla scientia decoctionis e sulla mancata ammissione della prova tendevano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, in quanto tardivo rispetto a una sentenza d'appello non notificata, con conseguente applicazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Al ricorrente principale sono state poste a carico le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato; al ricorrente incidentale inefficace non si applica la sanzione del doppio contributo.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    Regola l'azione revocatoria fallimentare; la scientia decoctionis del terzo acquirente/pagante è elemento soggettivo che può essere provato anche per presunzioni e va accertato dal giudice di merito.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    Disciplina l'esenzione revocatoria fondata sui termini d'uso nei rapporti tra le parti; nel caso la relativa eccezione era stata rigettata dal giudice di merito.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La sua violazione non ricorre per il solo mancato accoglimento di prove richieste dalle parti; è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte o ignora la regola di disponibilità della prova.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    Attribuisce al giudice di merito il prudente apprezzamento del materiale probatorio; la valutazione delle prove raccolte, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    Consente il ricorso alle presunzioni semplici per desumere la conoscenza dello stato d'insolvenza da indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere valutati complessivamente e devono possedere gravità, precisione e concordanza; la selezione e la valutazione degli indizi è giudizio di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità processuale non può essere invocato per rimettere in discussione l'apprezzamento di merito delle prove o il diniego di ammissione di mezzi istruttori correttamente motivato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una nuova lettura del compendio probatorio.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 2721 c.c.

    L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivato.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per chiarire che la mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile solo se il giudice ha erroneamente posto a carico della parte un onere probatorio indebito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, applicato qui solo al ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La sanzione del doppio contributo consegue solo alle declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione; non si applica al controricorrente con ricorso incidentale divenuto inefficace.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo va accertata dal giudice di merito anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e siano gravi, precisi e concordanti; tale apprezzamento, se motivato in modo congruo, non è censurabile in cassazione come nuovo giudizio di fatto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contrapporre una diversa lettura delle prove a quella accolta dal giudice di merito; il sindacato di legittimità è circoscritto ai vizi tipizzati e al controllo della logicità apparente della motivazione nei limiti oggi consentiti.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c.; essa è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia deciso su prove non dedotte dalle parti o abbia erroneamente invertito il riparto dell'onere probatorio, oppure quando il diniego renda priva di fondamento la ratio decidendi.
  • Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se, prima della sua proposizione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
  • La sanzione dell'ulteriore contributo unificato si collega alle sole impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili nei confronti del soggetto onerato, e non si estende al controricorrente il cui ricorso incidentale sia soltanto dichiarato inefficace.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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