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Sentenza

Sentenza n. 2118/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 252/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202503311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante da una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, di accreditare sulla carta del docente euro 500 per ciascuna delle annualità riconosciute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza n. 252/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 10 gennaio 2025 quale titolo esecutivo e munita di attestazione di conformità. La sentenza aveva riconosciuto a una ricorrente il diritto all'accredito di euro 500 sulla carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e all'altra per gli anni 2018/2019 e 2019/2020. Nonostante il passaggio in giudicato, il Ministero non aveva provveduto all'accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e fondato. Ha precisato che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; per una sentenza informatica è sufficiente l'attestazione di conformità, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato e gli ha ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como/Lecco/Sondrio, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con ulteriori sessanta giorni per adempiere. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva per individuare il titolo esecutivo come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

  • art. 475 c.p.c.

    Dopo le modifiche della legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria; per la decorrenza del termine di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996 è sufficiente la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a un obbligo puntuale imposto da una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine di esecuzione integrale entro un termine assegnato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • Ai fini del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il titolo esecutivo coincide con l'atto giudiziale che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; il termine decorre dalla sua notificazione presso la sede dell'amministrazione debitrice.
  • La notificazione di una sentenza informatica munita di attestazione di conformità è idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che sia necessaria la spedizione in forma esecutiva non più prevista dall'art. 475 c.p.c.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'attivazione all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso per l'esercizio delle funzioni di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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