Cassazione Penale, Sentenza n. 22599/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle rispettive condanne per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della Dolomitipack s.r.l. L'Argentino (amministratore di diritto) denuncia vizi di motivazione, sostenendo che la responsabilità è stata dedotta solo dalla carica formale senza prova del suo coinvolgimento materiale e del dolo, potendo al più configurarsi una colpa. De Marinis e Leone (amministratori di fatto) contestano la mancata individuazione e prova del dolo e della condotta addebitata, la presunta invalidità e inutilizzabilità dei dati contenuti in un CD predisposto dalla polizia giudiziaria per mancata copia forense (chiedendo applicazione delle garanzie dell'art. 392 c.p.p. o perizia), nonché l'erronea commisurazione delle pene accessorie dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare; Leone contesta inoltre la valutazione della recidiva e l'entità dell'aumento di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Argentino (confermata la responsabilità penale) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di De Marinis e Leone. Motivazione: per l'Argentino la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi secondo cui l'amministratore formale non è automaticamente esente da responsabilità quando delega la gestione, essendo comunque destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture e tenuto alla vigilanza; il dolo è stato ritenuto desumibile dalla condotta e dall'omissione di impedire l'occultamento della contabilità. Per De Marinis e Leone la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e prive di concreto confronto con la motivazione impugnata; ha inoltre escluso l'inutilizzabilità del CD acquisito, ritenendo corretta l'acquisizione di copia ai sensi dell'art. 234 c.p.p. salvo che non si allegino elementi concreti di falsità o alterazione; la Corte ha altresì ritenuto corretta la commisurazione delle pene accessorie alla luce della sentenza costituzionale e ha considerato non decisivi gli errori formali prospettati su recidiva e aumento di pena. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso Argentino con condanna al pagamento delle spese; inammissibilità dei ricorsi di De Marinis e Leone con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 comma 1 n. 2; art. 217 comma 2; art. 220
Norme che tipizzano la bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha ritenuto che la responsabilità per la sottrazione, distruzione o omessa tenuta delle scritture possa gravare anche sull'amministratore formale ove sussista consapevolezza o omissione di vigilanza sulle condotte fraudolente degli amministratori di fatto.
L'articolo individua l'obbligo dell'amministratore in materia di tenuta dei libri contabili: la Corte lo richiama per affermare che l'amministratore formale è destinatario diretto del dovere di conservazione e vigilanza.
Richiamato per spiegare che la responsabilità per omissione di atti dovuti può integrare il profilo soggettivo necessario quando l'amministratore omette di impedire la realizzazione del fatto doloso altrui.
Consente l'acquisizione di copie da dispositivi sequestrati; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione del CD contenente copia dei dati, fino a prova contraria fornita dalla difesa.
Richiamato dalla difesa come modalità auspicata di acquisizione (incidente probatorio/perizia), ma la Corte ha ritenuto non necessaria tale formalità per la copia meccanica dei dati e ha escluso la nullità o inutilizzabilità del CD senza specifiche allegazioni probatorie.
Corte Costituzionale
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall.: la Corte di Cassazione ha considerato l'effetto della declaratoria nella graduazione delle pene accessorie, ritenendo comunque giustificato il ricorso al massimo edittale nel caso concreto.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma da versare alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- L'amministratore formale non è automaticamente esonerato dalla responsabilità penale per reati fallimentari: la delega della gestione non elimina l'obbligo di vigilanza e la responsabilità può derivare dall'omissione di impedire condotte illecite.
- La responsabilità per bancarotta documentale può essere desunta anche da elementi indiziari e dalla condotta omissiva dell'amministratore che abbia consapevolezza, anche generica, delle finalità fraudolente perseguite dagli amministratori di fatto.
- Le impugnazioni generiche che non confrontano puntualmente le censure con la motivazione del giudice del merito sono a rischio di inammissibilità dalla Corte di Cassazione.
- Le copie di dati estratti da dispositivi sequestrati e acquisite ai sensi dell'art. 234 c.p.p. sono ammissibili; la difesa che ne contesta la genuinità deve allegare elementi concreti e non limitarsi a deduzioni astratte.
- Dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale su disposizioni sanzionatorie è necessario che il giudice motivi la commisurazione delle pene accessorie alla luce del quadro normativo aggiornato; l'uso del massimo edittale è possibile se adeguatamente giustificato.
- Errori meramente formali o marginali nel calcolo degli aumenti per recidiva, se non determinanti ai fini del risultato, non incidono sull'inammissibilità o sull'esito del ricorso se la Corte ha fornito motivazioni adeguate sull'espressività del reato.
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