Cassazione Civile, Ordinanza n. 34541/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da un istituto di credito per far dichiarare inefficace nei propri confronti la costituzione di un fondo patrimoniale, con cui due coniugi avevano conferito tutti i loro beni. Il credito posto a fondamento dell'azione derivava da fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice principale. I coniugi hanno resistito sostenendo che il credito fosse infondato, perché le fideiussioni sarebbero state nulle, in tutto o in parte, in quanto predisposte su schema ABI e quindi colpite da nullità per contrasto con la normativa antitrust; hanno inoltre dedotto la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per tardiva azione nei confronti del debitore. In appello la domanda revocatoria è stata confermata; in cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 1421 e 1419 c.c. per mancato rilievo d'ufficio della nullità parziale delle fideiussioni e per omesso esame della decadenza ex art. 1957 c.c.; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per mancata rimessione in contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio (nullità parziale); 3) violazione delle norme sulle spese di lite per la conseguente condanna alle spese nonostante l'asserita erroneità del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché i ricorrenti avevano in precedenza dedotto soltanto la nullità integrale delle fideiussioni, senza allegare in modo tempestivo e specifico la diversa nullità parziale né indicare dove tale questione fosse stata proposta nei gradi di merito; inoltre non erano stati prodotti i documenti rilevanti (modulo ABI e provvedimento della Banca d'Italia), non conoscibili d'ufficio. La censura sull'art. 1957 c.c. è stata considerata tardiva, essendo stata proposta solo nella memoria di replica in appello e trattandosi di eccezione in senso stretto. È stato infondato anche il motivo sulle spese, poiché la conferma integrale della decisione di merito comporta la corretta applicazione del principio di soccombenza. La Corte ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è stata considerata proponibile in presenza di una pretesa creditoria anche solo potenziale; la Corte di merito, confermata dalla Cassazione, ha ritenuto sufficiente la sussistenza del credito posto a fondamento dell'iniziativa revocatoria.
La nullità può essere rilevata d'ufficio, anche in cassazione, ma solo se la relativa questione risulti ritualmente dedotta nei gradi di merito e nel rispetto delle preclusioni processuali.
La nullità parziale del contratto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente allegata e supportata in fatto nel giudizio di merito.
Il contraddittorio va riaperto solo quando il giudice introduca effettivamente una questione nuova rilevata d'ufficio; non vi è obbligo di assegnare termine alle parti se il giudice si limita a rigettare una diversa tesi difensiva già proposta o se non muta il thema decidendum.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo è stato richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso la sua violazione perché non vi è stata decisione su una questione nuova non dibattuta.
L'eccezione di decadenza del creditore fideiussorio è stata qualificata come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta alle preclusioni; perciò è inammissibile se proposta tardivamente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e non localizza nel fascicolo le deduzioni svolte nei gradi di merito.
Le spese seguono la soccombenza e la statuizione sulle spese resta ferma quando la decisione di merito viene integralmente confermata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
È stata richiamata come disciplina antitrust rispetto alle clausole fideiussorie predisposte su schema ABI, ma la questione non è stata esaminata nel merito per ragioni processuali.
Massime di principio
- La nullità contrattuale, anche quando rilevabile d'ufficio, può essere presa in considerazione solo se la relativa questione sia stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito con adeguate allegazioni di fatto; non è consentito trasformare in cassazione la base fattuale e giuridica della domanda o dell'eccezione.
- Nel giudizio di legittimità opera il requisito di specificità e localizzazione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente deve indicare in quale atto abbia dedotto la questione e quali documenti sorreggano la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'eccezione di decadenza del creditore garantito ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta a preclusione, sicché la sua tardiva proposizione determina inammissibilità.
- Il dovere del giudice di attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. sussiste solo quando la decisione si fondi su una reale questione nuova rilevata d'ufficio; non ricorre quando il giudice si limita a disattendere la tesi difensiva prospettata dalle parti sulla base del materiale già acquisito.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e resta ferma se la decisione di merito viene confermata integralmente in appello e in cassazione.
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