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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07412/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo dovuto per la fornitura e installazione di serramenti. Il debitore ingiunto proponeva opposizione sostenendo di avere già corrisposto quanto dovuto e, in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento di difformità, vizi e difetti delle opere, con riduzione del prezzo e risarcimento del danno. Il giudice di pace accoglieva parzialmente l’opposizione e disponeva una restituzione. In appello la società installatrice deduceva l’erronea valutazione della tardività della denuncia dei vizi e la mancata rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica. Il Tribunale accoglieva l’appello e rigettava l’opposizione, confermando il credito monitorio. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 1218, 1453, 2697 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., sostenendo che il giudizio non avrebbe dovuto essere incentrato sulla garanzia per vizi e sulla tempestività della denuncia, ma sull’esatto adempimento della prestazione e sul diritto del creditore al corrispettivo; 2) violazione degli artt. 1667 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omessa motivazione, lamentando che il Tribunale avesse ignorato un preteso riconoscimento tacito dei vizi da parte dell’appaltatrice, desumibile da interventi riparatori eseguiti in corso d’opera.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché era lo stesso ricorrente ad aver introdotto, sin dall’opposizione, una domanda riconvenzionale ex art. 1667 c.c. per vizi e difformità dell’opera, sicché correttamente il giudice di merito aveva verificato la tempestività della denuncia dei vizi ai sensi del comma 2 della norma; inoltre la sussistenza dei vizi, posta a base della decisione di primo grado, non risultava specificamente censurata in appello. È stato rigettato anche il secondo motivo perché il Tribunale aveva compiuto un accertamento in fatto, motivato, escludendo che gli interventi eseguiti in corso d’opera integrassero un riconoscimento dei vizi; il ricorrente si era limitato a deduzioni generiche, senza confrontarsi con tale accertamento. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che andasse verificato l’esatto adempimento della prestazione contrattuale e non la sola disciplina della garanzia per vizi

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto della dedotta violazione sulla corretta qualificazione della domanda e del rapporto contrattuale

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere una diversa ripartizione dell’onere probatorio in ordine all’adempimento e al credito

  • art. 1667 c.c.

    ritenuto applicabile dalla Corte perché il ricorrente aveva effettivamente fatto valere la garanzia per difformità e vizi dell’opera; di conseguenza era corretta la verifica della tempestiva denuncia dei vizi e del loro eventuale riconoscimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma violata, ma il ricorso è stato ritenuto generico e non confrontato con l’accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma violata, senza però incidere sull’accertamento di fatto svolto dal Tribunale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    norme sul perimetro del sindacato di legittimità invocate per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Quando la parte che agisce o si oppone in giudizio fa valere, in concreto, l’inadempimento o le difformità dell’opera chiedendo riduzione del prezzo o risarcimento, la controversia va trattata secondo la disciplina della garanzia per vizi dell’appalto, con conseguente necessità di verificare la tempestiva denuncia dei vizi prevista dall’art. 1667 c.c.
  • Il giudice di legittimità non può sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a un accertamento di merito adeguatamente motivato; la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi e con gli accertamenti in fatto è destinata al rigetto.
  • L’esecuzione di interventi riparatori non integra automaticamente riconoscimento dei vizi dell’opera: il riconoscimento tacito deve essere desunto da un accertamento fattuale puntuale e non da affermazioni generiche della parte interessata.
  • Chi invoca in cassazione la violazione di norme sull’adempimento o sull’onere della prova deve confrontarsi con la qualificazione giuridica effettivamente data alla domanda dai giudici di merito e con le domande concretamente formulate nel giudizio precedente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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