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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29143/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza con cui il G.U.P. aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione della decisione di applicazione della pena concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura proposta non rientrava tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguardava l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha disposto la declaratoria di inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi di ricorso per cassazione ammessi avverso la sentenza di patteggiamento; la doglianza sulla motivazione non vi rientra.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    citata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
  • Non è consentita, contro il patteggiamento, una censura meramente attinente alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione, se non ricondotta a uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento prospetta motivi estranei al catalogo legale, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza formalità.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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