Cassazione Civile, Ordinanza n. 34035/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione, da parte della società datrice di lavoro, di una sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni nei confronti di un lavoratore. Il Tribunale di Venezia aveva annullato la sanzione e condannato la società al pagamento di somme a favore del dipendente; la Corte d’appello di Venezia, pur richiamando il principio per cui l’onere di provare i fatti disciplinarmente rilevanti grava sul datore di lavoro, aveva ritenuto in concreto che le prove raccolte fossero sufficienti a fondare la responsabilità del lavoratore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse assolto l’onere probatorio sui fatti addebitati; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., lamentando un’erronea valutazione del materiale istruttorio. In sostanza, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, insistendo sulla tesi che l’incidente fosse dipeso da un cedimento accidentale della banchina e non da sua responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova venga attribuito a una parte diversa da quella che ne è gravata; nel caso concreto, invece, la censura mirava in realtà a ottenere una rivisitazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può consistere in una mera contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, ma solo nell’ipotesi di utilizzo di prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o travisamento delle prove legali. Poiché anche questa censura tendeva a una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è deducibile solo se il giudice assegna l’onere della prova a soggetto diverso da quello che ne è gravato secondo le regole di legge; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del fatto.
La censura processuale non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
La sua violazione è configurabile soltanto se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge.
La sua violazione sussiste solo se il giudice disattende prove legali valutandole secondo prudente apprezzamento, oppure attribuisce valore di piena prova a elementi che richiedevano valutazione critica.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito o erroneamente attribuito l’onere della prova; non è sufficiente contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di ottenere una nuova valutazione del merito: esse sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte in causa, prove acquisite fuori dai limiti legali o abbia trattato come prova legale elementi che non lo sono.
- Quando il ricorso per cassazione mira, sotto la veste di violazione di legge, a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, il motivo è infondato o inammissibile perché tende a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità, il datore di lavoro che abbia assolto l’onere probatorio sui fatti contestati al dipendente non può vedere rovesciato l’esito solo mediante una diversa lettura delle prove richiesta dal ricorrente.
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