Cassazione Civile, Ordinanza n. 10206/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda più domande cumulative di medici specializzandi che chiedevano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica medica. Alcuni ricorrenti avevano frequentato corsi iniziati prima del 1982 e proseguiti dopo il 1° gennaio 1983; altri avevano frequentato specializzazioni che, secondo la loro tesi, avrebbero dovuto essere considerate incluse o equipollenti rispetto a quelle previste dalle direttive. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte le domande, liquidando l’importo previsto dall’art. 11 l. 370/1999; la Corte d’appello aveva esteso il riconoscimento ad alcuni medici "a cavallo" del 1982, ma aveva respinto le domande di chi chiedeva l’importo del d.lgs. 257/1991 o contestava la misura liquidata. In Cassazione: la Presidenza del Consiglio e i Ministeri hanno censurato la condanna pronunciata a favore di alcuni medici sostenendo che i corsi da essi frequentati non erano compresi negli elenchi delle direttive e che mancava prova dell’equipollenza; alcuni medici hanno proposto ricorso incidentale e successivi ricorsi lamentando che il danno fosse stato liquidato sull’importo della l. 370/1999 anziché sul parametro del d.lgs. 257/1991, e che non fossero stati riconosciuti rivalutazione, interessi compensativi e maggior danno; un altro ricorrente ha impugnato la mancata applicazione del criterio di liquidazione più favorevole; una parte ha rinunciato al ricorso. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione contro i medici Gurgone, Terranova e Zocchi, poiché i loro corsi non risultavano inclusi negli elenchi direttivi e non era provata in modo specifico l’equipollenza; ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici che pretendevano di ancorare la liquidazione al d.lgs. 257/1991 o di ottenere interessi e rivalutazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il parametro corretto è quello dell’art. 11 l. 370/1999 e non quello del decreto del 1991. Per i medici che avevano iniziato il corso prima del 1982 e lo avevano proseguito dopo il 1° gennaio 1983, invece, la Corte ha accolto i motivi relativi al diritto all’adeguata remunerazione limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983, in presenza di specializzazioni comuni o riconosciute nelle direttive, cassando con rinvio per il nuovo esame nel merito. Il giudizio di alcuni ricorsi è stato dichiarato inammissibile e per un ricorrente è stata dichiarata l’estinzione per rinuncia.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri contro tre medici e, decidendo nel merito, ha rigettato la loro domanda risarcitoria. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali e diversi ricorsi successivi che chiedevano l’applicazione del d.lgs. 257/1991 e il riconoscimento di interessi compensativi/rivalutazione. Ha invece accolto i motivi relativi ai medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1982 e l’avevano proseguita dopo il 1° gennaio 1983, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1983 fino al termine del corso, cassando con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ulteriore medico e ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a un ricorrente che aveva rinunciato al ricorso. Le spese sono state in parte compensate e in parte poste a carico dei soccombenti secondo i diversi rapporti processuali.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria per tardivo recepimento delle direttive, ma la Corte precisa che l’obbligazione è para-risarcitoria e va liquidata secondo il parametro dell’art. 11 l. 370/1999, non secondo il d.lgs. 257/1991
richiamato per la liquidazione del danno e del maggior danno
la Corte esclude la rivalutazione automatica e richiama la disciplina degli interessi legali e del maggior danno solo se provato
la liquidazione avviene in via equitativa, con riferimento al parametro normativo della l. 370/1999
richiamato nei motivi dei ricorrenti incidentali e successivi
richiamato quale norma di raccordo per la liquidazione del danno
richiamato nei motivi relativi all’onere probatorio sul maggior danno e sulla contestazione della equipollenza
richiamato nei motivi sui fatti non contestati e sulla prova del maggior danno
richiamato nei motivi come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
utilizzato per disporre la riunione dei ricorsi
la Corte afferma che la contestazione in appello della inclusione/equipollenza non è preclusa perché è mera difesa in iure, mentre il divieto vale per nuove eccezioni di fatto
base della declaratoria di inammissibilità dei motivi che si pongono in contrasto con giurisprudenza consolidata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
richiamato insieme all’art. 13 per il contributo unificato aggiuntivo
costituisce il parametro di quantificazione equitativa del danno da tardivo recepimento delle direttive per i medici specializzandi non ricompresi nel d.lgs. 257/1991
art. 6 d.lgs. 257/1991
non è il parametro risarcitorio per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore, perché non ha efficacia retroattiva
richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nella soluzione
art. 16 direttiva 82/76/CEE
segna il termine di trasposizione del 31 dicembre 1982; il diritto sorge solo dal 1° gennaio 1983 per le formazioni in corso
artt. 2, 3, 13, 16 direttiva 82/76/CEE
la Corte applica l’interpretazione della CGUE secondo cui la remunerazione adeguata spetta per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 ai corsi iniziati prima e proseguiti dopo tale data, a condizione che la specializzazione rientri tra quelle comunitariamente rilevanti
artt. 4, 5, 7 direttiva 75/362/CEE
rilevano per verificare se la specializzazione sia comune agli Stati membri o espressamente inclusa negli elenchi direttivi
artt. 4 e 5 direttiva 75/363/CEE
richiamati come disciplina di coordinamento della formazione specialistica e della remunerazione adeguata
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
invocato dai ricorrenti incidentali, ma le censure sono disattese/inammissibili alla luce dell’orientamento consolidato
art. 220 TCE
richiamato nei motivi, senza incidere autonomamente sull’esito
Massime di principio
- Nel contenzioso per tardiva attuazione delle direttive sulla formazione dei medici specialisti, il diritto al risarcimento/compenso sorge solo se la specializzazione conseguita è compresa negli elenchi delle direttive oppure è provata la sua equipollenza a una specializzazione riconosciuta in almeno due Stati membri.
- L’inclusione della specializzazione negli elenchi direttivi, o l’equipollenza concretamente dimostrata, è un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato dal medico; se l’allegazione è generica, la contestazione della controparte può essere altrettanto generica.
- La mancata inclusione negli elenchi direttivi non è un fatto impeditivo da eccepire necessariamente dal convenuto: il giudice deve comunque verificarne la sussistenza, anche d’ufficio, sulla base delle allegazioni e della prova.
- La contestazione svolta in appello sulla mancata inclusione o sulla mancanza di equipollenza non è preclusa dall’art. 345, comma 2, c.p.c. quando si tratta di mera difesa in iure; la preclusione opera solo rispetto a nuove eccezioni di fatto non già emerse in primo grado.
- Il parametro di liquidazione del danno da tardivo recepimento non è la borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991, che non ha efficacia retroattiva, ma l’importo equitativo individuato dall’art. 11 l. 370/1999, ritenuto idoneo a coprire l’area normale dei pregiudizi derivanti dall’inadempimento statale.
- Per le formazioni specialistiche iniziate prima del 1982 e proseguite oltre il 1° gennaio 1983, la remunerazione adeguata spetta solo per il periodo successivo a tale data e solo se la specializzazione rientra tra quelle comunitariamente rilevanti; non è dovuta per il periodo anteriore al termine di trasposizione della direttiva.
- Nel debito risarcitorio liquidato in via equitativa secondo l’art. 11 l. 370/1999, gli interessi decorrono nei limiti della disciplina del debito di valore convertito in debito di valuta; la rivalutazione monetaria non è automatica e il maggior danno va provato.
- Non sussistono i presupposti per rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale consolidata, e il diritto dell’Unione non imponga una diversa quantificazione della remunerazione.
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