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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10206/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda più domande cumulative di medici specializzandi che chiedevano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica medica. Alcuni ricorrenti avevano frequentato corsi iniziati prima del 1982 e proseguiti dopo il 1° gennaio 1983; altri avevano frequentato specializzazioni che, secondo la loro tesi, avrebbero dovuto essere considerate incluse o equipollenti rispetto a quelle previste dalle direttive. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte le domande, liquidando l’importo previsto dall’art. 11 l. 370/1999; la Corte d’appello aveva esteso il riconoscimento ad alcuni medici "a cavallo" del 1982, ma aveva respinto le domande di chi chiedeva l’importo del d.lgs. 257/1991 o contestava la misura liquidata. In Cassazione: la Presidenza del Consiglio e i Ministeri hanno censurato la condanna pronunciata a favore di alcuni medici sostenendo che i corsi da essi frequentati non erano compresi negli elenchi delle direttive e che mancava prova dell’equipollenza; alcuni medici hanno proposto ricorso incidentale e successivi ricorsi lamentando che il danno fosse stato liquidato sull’importo della l. 370/1999 anziché sul parametro del d.lgs. 257/1991, e che non fossero stati riconosciuti rivalutazione, interessi compensativi e maggior danno; un altro ricorrente ha impugnato la mancata applicazione del criterio di liquidazione più favorevole; una parte ha rinunciato al ricorso. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione contro i medici Gurgone, Terranova e Zocchi, poiché i loro corsi non risultavano inclusi negli elenchi direttivi e non era provata in modo specifico l’equipollenza; ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici che pretendevano di ancorare la liquidazione al d.lgs. 257/1991 o di ottenere interessi e rivalutazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il parametro corretto è quello dell’art. 11 l. 370/1999 e non quello del decreto del 1991. Per i medici che avevano iniziato il corso prima del 1982 e lo avevano proseguito dopo il 1° gennaio 1983, invece, la Corte ha accolto i motivi relativi al diritto all’adeguata remunerazione limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983, in presenza di specializzazioni comuni o riconosciute nelle direttive, cassando con rinvio per il nuovo esame nel merito. Il giudizio di alcuni ricorsi è stato dichiarato inammissibile e per un ricorrente è stata dichiarata l’estinzione per rinuncia.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri contro tre medici e, decidendo nel merito, ha rigettato la loro domanda risarcitoria. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali e diversi ricorsi successivi che chiedevano l’applicazione del d.lgs. 257/1991 e il riconoscimento di interessi compensativi/rivalutazione. Ha invece accolto i motivi relativi ai medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1982 e l’avevano proseguita dopo il 1° gennaio 1983, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1983 fino al termine del corso, cassando con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ulteriore medico e ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a un ricorrente che aveva rinunciato al ricorso. Le spese sono state in parte compensate e in parte poste a carico dei soccombenti secondo i diversi rapporti processuali.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria per tardivo recepimento delle direttive, ma la Corte precisa che l’obbligazione è para-risarcitoria e va liquidata secondo il parametro dell’art. 11 l. 370/1999, non secondo il d.lgs. 257/1991

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno e del maggior danno

  • art. 1224 c.c.

    la Corte esclude la rivalutazione automatica e richiama la disciplina degli interessi legali e del maggior danno solo se provato

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione avviene in via equitativa, con riferimento al parametro normativo della l. 370/1999

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nei motivi dei ricorrenti incidentali e successivi

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma di raccordo per la liquidazione del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi relativi all’onere probatorio sul maggior danno e sulla contestazione della equipollenza

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi sui fatti non contestati e sulla prova del maggior danno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 335 c.p.c.

    utilizzato per disporre la riunione dei ricorsi

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    la Corte afferma che la contestazione in appello della inclusione/equipollenza non è preclusa perché è mera difesa in iure, mentre il divieto vale per nuove eccezioni di fatto

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità dei motivi che si pongono in contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato insieme all’art. 13 per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 11 l. 370/1999

    costituisce il parametro di quantificazione equitativa del danno da tardivo recepimento delle direttive per i medici specializzandi non ricompresi nel d.lgs. 257/1991

  • art. 6 d.lgs. 257/1991

    non è il parametro risarcitorio per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore, perché non ha efficacia retroattiva

  • art. 39 d.lgs. 368/1999

    richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nella soluzione

  • art. 16 direttiva 82/76/CEE

    segna il termine di trasposizione del 31 dicembre 1982; il diritto sorge solo dal 1° gennaio 1983 per le formazioni in corso

  • artt. 2, 3, 13, 16 direttiva 82/76/CEE

    la Corte applica l’interpretazione della CGUE secondo cui la remunerazione adeguata spetta per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 ai corsi iniziati prima e proseguiti dopo tale data, a condizione che la specializzazione rientri tra quelle comunitariamente rilevanti

  • artt. 4, 5, 7 direttiva 75/362/CEE

    rilevano per verificare se la specializzazione sia comune agli Stati membri o espressamente inclusa negli elenchi direttivi

  • artt. 4 e 5 direttiva 75/363/CEE

    richiamati come disciplina di coordinamento della formazione specialistica e della remunerazione adeguata

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    invocato dai ricorrenti incidentali, ma le censure sono disattese/inammissibili alla luce dell’orientamento consolidato

  • art. 220 TCE

    richiamato nei motivi, senza incidere autonomamente sull’esito

Massime di principio

  • Nel contenzioso per tardiva attuazione delle direttive sulla formazione dei medici specialisti, il diritto al risarcimento/compenso sorge solo se la specializzazione conseguita è compresa negli elenchi delle direttive oppure è provata la sua equipollenza a una specializzazione riconosciuta in almeno due Stati membri.
  • L’inclusione della specializzazione negli elenchi direttivi, o l’equipollenza concretamente dimostrata, è un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato dal medico; se l’allegazione è generica, la contestazione della controparte può essere altrettanto generica.
  • La mancata inclusione negli elenchi direttivi non è un fatto impeditivo da eccepire necessariamente dal convenuto: il giudice deve comunque verificarne la sussistenza, anche d’ufficio, sulla base delle allegazioni e della prova.
  • La contestazione svolta in appello sulla mancata inclusione o sulla mancanza di equipollenza non è preclusa dall’art. 345, comma 2, c.p.c. quando si tratta di mera difesa in iure; la preclusione opera solo rispetto a nuove eccezioni di fatto non già emerse in primo grado.
  • Il parametro di liquidazione del danno da tardivo recepimento non è la borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991, che non ha efficacia retroattiva, ma l’importo equitativo individuato dall’art. 11 l. 370/1999, ritenuto idoneo a coprire l’area normale dei pregiudizi derivanti dall’inadempimento statale.
  • Per le formazioni specialistiche iniziate prima del 1982 e proseguite oltre il 1° gennaio 1983, la remunerazione adeguata spetta solo per il periodo successivo a tale data e solo se la specializzazione rientra tra quelle comunitariamente rilevanti; non è dovuta per il periodo anteriore al termine di trasposizione della direttiva.
  • Nel debito risarcitorio liquidato in via equitativa secondo l’art. 11 l. 370/1999, gli interessi decorrono nei limiti della disciplina del debito di valore convertito in debito di valuta; la rivalutazione monetaria non è automatica e il maggior danno va provato.
  • Non sussistono i presupposti per rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale consolidata, e il diritto dell’Unione non imponga una diversa quantificazione della remunerazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniRicorso per cassazioneGiurisdizione internazionale
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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