Cassazione Penale, Sentenza n. 19461/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere adottata dal GIP per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (capo 173). Il ricorrente deduceva: (i) mancanza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame e mera ripetizione della richiesta della pubblica accusa (art. 292 c.2 lett. c c.p.p.); (ii) insufficienza e travisamento dei gravi indizi fondati su intercettazioni, con ricostruzione che lo porrebbe come mero consumatore e non come spacciatore o associato consapevole (artt. 273, 192 c.2 lett. e); (iii) carenza di elementi specifici per l'aggravante mafiosa e del dolo richiesto dall'art. 416-bis.1 c.p.; (iv) inesistenza dell'attualità del pericolo e inidoneità della misura cautelare (artt. 274, 275 c.p.p.), con mancata considerazione di misure alternative quali gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: il Tribunale aveva motivato riportando ampi stralci delle intercettazioni e compiuto valutazione autonoma, pertanto non sussisteva vizio formale tale da invertire l'esito cautelare. Secondo e terzo motivo sono stati considerati generici e non sindacabili in cassazione poichè il Tribunale aveva fondato i gravi indizi su un compendio indiziario articolato (plurime intercettazioni, pluralità di rapporti e comportamento riconducibile al ruolo di spacciatore per il clan Abbruzzese del gruppo "Banana"); la consapevolezza dell'appartenenza e della destinazione dei proventi al sodalizio è stata ritenuta acquisita, con richiamo alla conversazione del 20/09/2018 (uso del pronome plurale: "devi pagare a noi"). Il quarto motivo sulle esigenze cautelari è stato respinto: il Tribunale ha considerato i precedenti penali del ricorrente, la reiterazione dell'attività illecita e ha applicato la doppia presunzione prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1, ritenendo la custodia in carcere adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Contestazione del reato di traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che il compendio indiziario dimostri la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e l'attività di spaccio al dettaglio impartita dal clan.
Aggravante di carattere mafioso collegata alla partecipazione al sodalizio; la Corte ha ritenuto sussistente la consapevolezza dell'appartenenza e la destinazione dei proventi al clan, desunta da intercettazioni (es. frase riportata "devi pagare a noi").
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che la mera riproduzione di parti delle richieste dell'accusa non equivalga a mancanza di autonoma valutazione se il giudice descrive e argomenta il proprio convincimento partendo dagli atti.
artt. 273 e 192, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Riguardano i mezzi di impugnazione e l'onere di specificazione dei motivi; la Corte ha rigettato censure generiche che non indicavano come l'errore avrebbe inciso sul giudizio cautelare.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari e presunzioni relative; la Corte ha ritenuto che i precedenti, la reiterazione del reato e l'aggravante mafiosa legittimino la custodia cautelare e attivino la doppia presunzione di necessità della misura prevista dall'art. 275 c.3.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Doppia presunzione relativa in caso di delitti aggravati dall'art. 416-bis.1: la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione e non superata dalla difesa per mancanza di elementi concreti idonei a dimostrare la recisione dei rapporti con il contesto criminale.
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso in cassazione; la decisione richiama il principio per cui i motivi devono essere formulati nei limiti richiesti dalla norma.
Norma che prevede l'obbligo di condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.
art. 94, comma 1-ter, disp.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi al dispositivo, segnalata per l'attuazione delle formalità conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- Le censure generiche o formali sulla motivazione del giudice di merito sono spesso inammissibili: è necessario indicare concretamente in che modo l'errore avrebbe modificato l'esito cautelare.
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa, il giudice valuta il compendio indiziario nel suo insieme: plurime intercettazioni, pluralità di rapporti, ruoli ripetuti nella distribuzione e riferimenti alla destinazione dei proventi al sodalizio sono elementi decisivi per i gravi indizi.
- In sede di cassazione non si riformano le valutazioni di merito fondate su motivazione non viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà; le critiche al giudizio probatorio devono rilevare vizi specifici e dimostrabili.
- La presunzione cautelare relativa prevista per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 (art. 275 c.3) può rendere più agevole la conferma della custodia in carcere: la difesa deve fornire elementi concreti e aggiornati per mostrare la cessazione dei rapporti con il contesto criminale o l'idoneità di misure meno afflittive.
- La mera assenza di contestazione di reati "finali" (delitti-fine) non esclude la responsabilità per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando il ruolo e i proventi risultano dall'indagine.
- La proposta di misure alternative (es. arresti domiciliari con dispositivo elettronico) va corredata da elementi di fatto che dimostrino la loro adeguatezza a impedire la reiterazione del reato e la pericolosità sociale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19420/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19422/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19423/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19424/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19426/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19427/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →