Cassazione Penale, Sentenza n. 9700/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della statuizione di confisca (in particolare della presunta "confisca per equivalente") disposta in sede di merito in relazione a reati fiscali (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva violazione di legge per l'applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, chiedendo la revoca della confisca in quanto sanzionatoria e non applicabile retroattivamente; il ricorso richiamava inoltre il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. che, secondo la difesa, prevedeva la confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi specifici idonei a dimostrare che la confisca disposta fosse una "confisca per equivalente" e non una confisca diretta: mancavano indicazioni concrete sulla natura dei beni sequestrati e sulla modalità di esecuzione della confisca. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca di somme di denaro costituenti profitto va qualificata come confisca diretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla disciplina della "confisca per equivalente"; nel caso di specie la Corte ha osservato che la deduzione dell'applicazione di tale norma era generica e priva di elementi probatori sulla natura per equivalente della confisca, rendendo inammissibile il gravame.
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Trascrive i reati fiscali per i quali il LANZA era stato condannato in primo grado; la questione principale non riguardava la sussistenza del reato ma la legittimità/qualificazione della confisca disposta.
art. 1, comma 143, L. n. 244 del 2007
Norma citata nel decreto di sequestro preventivo come base per la misura reale finalizzata alla confisca del profitto; viene richiamata dalla difesa per sostenere l'esistenza di una confisca per equivalente, sebbene la Cassazione abbia ritenuto insufficiente il mero richiamo.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 42415 del 27/05/2021
Principio secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato va sempre qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, in ragione della natura fungibile del denaro. Pertanto l'adozione della confisca diretta non è ostacolata dall'allegazione o prova dell'origine lecita della specifica somma.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023 (Tinè)
Richiama la necessità di un rigoroso accertamento della natura "per equivalente" della confisca, a motivo della diversa disciplina rispetto alla confisca diretta; la qualificazione richiede elementi istruttori specifici.
Massime di principio
- Una contestazione della confisca per equivalente richiede specificità e prove sulla natura dei beni sequestrati: il richiamo generico alla sussistenza di una confisca per equivalente è insufficiente e rende il ricorso inammissibile.
- La confisca di somme di denaro ritenute profitto del reato tende ad essere qualificata come confisca diretta, per la natura fungibile del denaro; quindi non è sufficiente dimostrare genericamente l'origine lecita di somme per escludere la confisca diretta.
- Se la difesa intende impugnare la confisca per presunta irregolarità o per retroattività di una norma, deve documentare concretamente che la misura eseguita corrisponde alle caratteristiche della confisca per equivalente (es. beni specifici vincolati, modalità di esecuzione, elementi del decreto di sequestro che dimostrino la scelta per equivalente).
- Le questioni di retroattività normativa (applicazione di norme entrate in vigore dopo i fatti) sono delicate e, quando sollevate, richiedono che il ricorrente mostri in modo chiaro e circostanziato l'effetto della norma impugnata sul provvedimento concretamente adottato.
- Un ricorso generico o non supportato da puntuali elementi probatori sui profili di diritto sostanziale o sull'esecuzione della misura reale espone il ricorrente a declaratorie di inammissibilità e alla soccombenza sulle spese, compresa la condanna alla Cassa delle Ammende.
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