Cassazione Penale, Ordinanza n. 11533/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di stupefacente in ipotesi di lieve entità. Ha dedotto: 1) mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio abbreviato, consistente nella perizia tossicologica sullo stupefacente sequestrato; 2) vizio di motivazione sull'accertamento di responsabilità; 3) violazione di legge per l'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p. senza i necessari presupposti; 4) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi reiterativi delle doglianze già proposte in appello e adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quanto ai primi due motivi, la Corte territoriale aveva reputato sufficiente il narcotest, poiché la ricostruzione dei fatti era stata possibile sulla base delle perquisizioni dell'imputato e del suo acquirente, con il rinvenimento, presso il primo, di 0,4 grammi di stupefacente, di un ulteriore pezzo di hashish di 19,4 grammi e di 45 euro, e presso il secondo, di una dose di 0,9 grammi di hashish senza denaro. Quanto al terzo motivo, è stata valorizzata la presenza di precedenti specifici del 2020 e di un precedente per ingresso e soggiorno illegale, ritenuti non illogicamente ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta come reato di detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità
richiamato per la contestata applicazione della recidiva reiterata, ritenuta sorretta da precedenti specifici
in caso di inammissibilità del ricorso impone la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già dedotte in appello quando la sentenza impugnata abbia fornito risposta adeguata e non manifestamente illogica.
- In tema di reati in materia di stupefacenti, la prova della natura della sostanza può essere ritenuta sufficiente anche sulla base del narcotest, se il quadro fattuale complessivo consente una ricostruzione attendibile della vicenda e non emerge una decisiva necessità di ulteriori accertamenti peritali.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione logica e fondata su elementi specifici del casellario dell'imputato.
- L'applicazione della recidiva può essere confermata quando il giudice di merito valorizzi precedenti specifici e tali elementi siano idonei, secondo una valutazione non illogica, a giustificare il riconoscimento dell'aggravante e il diniego delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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