Cassazione Civile, Ordinanza n. 11123/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, con applicazione di sanzioni, a seguito della revoca di agevolazioni fiscali originariamente riconosciute. Dopo il rigetto del ricorso in primo e in secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione deducendo che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, con pagamento effettuato nei termini prescritti.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia era stata definita mediante adesione alla procedura agevolata prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione nel merito. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, Tariffa allegata al T.U.I.R.
La norma è richiamata quale base delle agevolazioni fiscali poi revocate, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
La definizione agevolata della controversia determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Legge di conversione del D.L. n. 50 del 2017, richiamata come fonte della procedura di definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione per definizione agevolata non sussistono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando tempestivamente perfezionata con domanda e versamento nei termini, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere esclude la decisione sul merito e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione a una procedura di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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