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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La società ricorrente aveva promosso un accertamento tecnico preventivo per verificare le cause dell'allagamento dei locali a piano strada in cui svolgeva attività commerciale, asseritamente causato dalle forti precipitazioni del 4 novembre 2011. Sulla base della consulenza svolta in quella sede, aveva poi citato in giudizio due condomini della stessa via chiedendo il risarcimento dei danni, deducendo che l'evento fosse dipeso dalla grave incuria nella manutenzione dell'intercapedine condominiale e del pluviale, che avrebbe impedito il normale deflusso dell'acqua verso la condotta comunale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, l'aveva rigettata per difetto di prova del nesso causale tra le carenze manutentive denunciate e i danni. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 167 c.p.c., sostenendo che il condominio convenuto non avesse specificamente contestato i fatti posti dal CTU a base dell'elaborato peritale e che tali fatti dovessero quindi ritenersi provati per non contestazione. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2697, 2729, 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. nonostante, a suo dire, il condominio non avesse dato prova della perfetta efficienza del pluviale e avesse trascurato il valore presuntivo delle risultanze tecniche emerse in ATP, che la ricorrente riteneva gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla non contestazione perché il ricorso non rispettava l'art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo trascritto in modo sufficiente gli scritti difensivi rilevanti, e perché il principio di non contestazione riguarda i fatti e non le valutazioni del consulente tecnico. Ha inoltre escluso la dedotta violazione degli artt. 2729, 116 e 2697 c.c. e c.p.c., osservando che la ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato il principio per cui, nell'azione ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa custodita e danno, mentre incombe sul custode la prova del caso fortuito; nel caso concreto, non essendo stato provato il nesso causale, non gravava sul condominio la prova del buono stato manutentivo del pluviale e dell'intercapedine. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 696 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato dalla danneggiata per individuare le cause dei danni

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità da cosa in custodia richiede che il danneggiato provi la derivazione del danno dalla cosa e la relazione di custodia; il custode è gravato solo dalla prova liberatoria del caso fortuito

  • art. 167 c.p.c.

    la mancata contestazione può rilevare solo se i fatti allegati sono specificamente contestabili e il ricorso consente di verificare il contenuto delle difese della controparte

  • art. 2697 c.c.

    è violato solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole sostanziali, non quando si contesta la valutazione delle prove

  • art. 2729 c.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice riconosce valore presuntivo a elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si sollecita una diversa lettura del fatto

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sui fatti allegati, non sui documenti o sulle valutazioni tecnico-discrezionali; la mancata contestazione non impedisce al giudice di decidere in senso diverso se le prove acquisite depongono in contrario

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in contrasto con la regola applicabile

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare e trascrivere i passaggi rilevanti degli atti processuali su cui si fonda la censura, specie quando si deduce la non contestazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio denunciabile riguarda la violazione o falsa applicazione di legge, non la mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede che il ricorso indichi specificamente gli atti e ne riporti i passaggi rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sulle valutazioni, sulle inferenze tecniche o sulle conclusioni del consulente; queste restano soggette alla libera valutazione del giudice di merito.
  • La responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. presuppone, anzitutto, la prova del nesso causale tra la cosa e il danno da parte del danneggiato; solo dopo si pone il tema della prova liberatoria del caso fortuito in capo al custode.
  • Non integra violazione dell'art. 2697 c.c. la censura che miri soltanto a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito; la norma è violata solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la presunzione su fatti non idonei o ne ignori i requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando la parte chieda una diversa ricostruzione probabilistica dei fatti.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di applicare un criterio di valutazione non consentito; non basta lamentare una cattiva ponderazione della prova.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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