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Sentenza

Sentenza n. 1658/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della Sentenza n. 2675/2024 del Tribunale di Torino “Ottenimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.000 euro sulla carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2675/2024 del Tribunale di Torino, chiedendo l'accredito sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo complessivo di 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero mediante PEC il 28 ottobre 2024. Alla data di proposizione del ricorso, il 26 marzo 2026, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, regolarmente notificata all'amministrazione soccombente, il termine dilatorio per l'esecuzione era decorso e l'inottemperanza non era contestata. Ha ordinato al Ministero di accreditare sulla carta elettronica della ricorrente le somme liquidate dal giudicato, oltre interessi legali dalle rispettive date di decorrenza fino al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'ufficio, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rifusione del contributo unificato ove versato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento della corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme riconosciute dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stata utilizzata per la liquidazione delle spese nelle cause di valore inferiore a 1.100,01 euro, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo, comprendendo anche gli interessi legali dovuti fino al saldo quando riconosciuti dal giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e risultino connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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