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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22747/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio più controparti chiedendo l'accertamento del proprio acquisto per intervenuta usucapione di un terreno situato in Canicattì. Il tribunale aveva rigettato la domanda dopo una consulenza tecnica d'ufficio limitata alla descrizione dello stato dei luoghi e dopo aver respinto le richieste istruttorie dell'attore. In appello il soccombente censurava, per quanto ancora rilevante in cassazione, la mancata ammissione delle prove da lui richieste, la valorizzazione della CTU ritenuta esplorativa e di un decreto di esproprio relativo a particelle diverse da quelle in causa; chiedeva inoltre l'acquisizione di verbali di un procedimento penale svoltosi a suo carico. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: con il primo si denunciava omessa pronuncia sui motivi di appello concernenti il diniego delle istanze istruttorie, la CTU e il decreto di esproprio; con il secondo si sosteneva che, dalle risultanze istruttorie già in atti e da quelle testimoniali richieste, sarebbe comunque emersa la prova dei presupposti dell'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio di omessa pronuncia non sia configurabile con riferimento a mere istanze istruttorie, per le quali l'eventuale omissione può essere censurata solo sotto il profilo motivazionale. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva trascritto né descritto in modo autosufficiente i capitoli di prova testimoniale asseritamente decisivi, impedendo il controllo di legittimità sulla loro decisività. Quanto ai verbali del procedimento penale, la Corte ha escluso la loro decisività perché relativi a circostanze concernenti solo la coltivazione del terreno, non idonee di per sé a provare il possesso utile ad usucapionem. Sono state quindi confermate le decisioni di merito che avevano negato l'usucapione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e, applicando l'art. 96 c.p.c., anche al pagamento di somme ulteriori, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia rileva solo rispetto a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto, non rispetto a istanze istruttorie

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia viene ricondotto alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta in conformità alla proposta formulata ai sensi del rito camerale semplificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito previsto

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dai commi richiamati

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel principio di autosufficienza e nell'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del possesso utile all'usucapione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'omessa pronuncia non può essere dedotta per il mancato esame di istanze istruttorie, poiché queste non richiedono una statuizione di accoglimento o rigetto ma, al più, un apprezzamento motivazionale.
  • La parte che contesta in cassazione il diniego di prove testimoniali ha l'onere di trascrivere i capitoli di prova o, almeno, di indicarne compiutamente il contenuto, così da consentire il controllo sulla decisività; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • La censura che miri a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile in sede di legittimità se investe un accertamento di merito.
  • Ai fini dell'usucapione, la mera coltivazione o il semplice pascolo del fondo non sono di per sé circostanze sufficienti a dimostrare un possesso utile ad usucapionem, occorrendo elementi idonei a provare un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
  • Documenti e verbali aventi ad oggetto circostanze non decisive o solo marginalmente rilevanti rispetto al possesso utile all'usucapione non impongono la cassazione della decisione di merito che ne abbia escluso l'acquisizione o la valorizzazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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