Cassazione Penale, Sentenza n. 22599/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'estinzione dei reati senza dibattimento ma aveva confermato la confisca per equivalente di un immobile, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione della confisca per equivalente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012 n. 190 (modifica dell'art. 322 ter c.p.) che ha esteso la confisca anche al "profitto" del reato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver mantenuto la confisca del profitto della truffa nonostante la retroattività della norma sarebbe esclusa; (3) nullità per violazione delle norme procedurali (artt. 178, 179 c.p.p.) perché la Corte d'appello ha deciso la dichiarazione di estinzione senza procedere al dibattimento, privando le parti e il P.M. del contraddittorio in ordine alla confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato preliminarmente la nullità della sentenza di appello per omissione del dibattimento rispetto alla statuizione sulla confisca, ma ha poi valutato la questione di diritto relativa alla confisca per equivalente e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca, eliminando la misura ablativa. La cassazione ha rilevato che i fatti contestati sono avvenuti tra il 2002 e novembre 2011 e, pertanto, la confisca per equivalente introdotta dall'art. 322 ter come novellato dalla L. 6/11/2012 n.190, di natura sanzionatoria, non si applica retroattivamente. Ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. In conseguenza ha annullato la confisca senza rinvio (art. 620, lett. L) c.p.p.) e ha disposto gli adempimenti della cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
La norma, come novellata dalla L. 6/11/2012 n.190, ha introdotto la confisca per equivalente del profitto del reato; la Corte ha interpretato questa disposizione come avente natura sanzionatoria, quindi non applicabile ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica (principio di irretroattività delle disposizioni penali sfavorevoli).
La modifica normativa ha esteso l'oggetto della confisca per equivalente anche alla categoria del "profitto" del reato; la Corte ha ritenuto che tale estensione non possa essere applicata a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge.
Disposizione richiamata in rapporto all'ambito applicativo della confisca; la Corte ha ritenuto che, per il principio di irretroattività, non potesse trovare applicazione in modo da aggravare la posizione dell'imputato per fatti anteriori alla riforma.
artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179 cod. proc. pen.
Norme sul contraddittorio e sulle modalità di svolgimento dell'udienza: la Corte ha ritenuto che la pronuncia predibattimentale che decide sull'estinzione e contemporaneamente mantiene o modifica statuizioni sulla confisca sia affetta da nullità per violazione del diritto al dibattimento e al contraddittorio delle parti e del P.M.
Norma penale richiamata tra i reati contestati (false dichiarazioni del privato in atto pubblico); citata nel ricorso come parte della fattispecie contestata all'imputato.
art. 620, lett. L) cod. proc. pen.
Articolo che consente alla Corte di cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio; la Corte lo ha applicato per annullare la statuizione sulla confisca e eliminarla senza rimandare il giudizio al merito.
Norma sui compiti della cancelleria in caso di annullamento: la Corte ha disposto che la cancelleria curi gli adempimenti consequenziali all'eliminazione della confisca e la comunicazione al Procuratore generale.
Massime di principio
- La confisca per equivalente introdotta o estesa dalla L. 6/11/2012 n.190 (art. 322 ter c.p.) ha natura sanzionatoria e non può essere applicata ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della modifica (principio di irretroattività delle disposizioni penali sfavorevoli).
- La pronuncia in appello che dichiara l'estinzione del reato e, senza dibattimento, conferma o modifica statuizioni patrimoniali rilevanti (come la confisca) è affetta da nullità per violazione del diritto al contraddittorio; imputato e P.M. hanno diritto all'udienza dibattimentale su tale questione.
- La nullità della decisione di appello non determina automaticamente il rinvio: se la questione relativa alla confisca è risolvibile con criteri di diritto e senza ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la statuizione ablativa.
- In situazioni analoghe la difesa può ottenere l'eliminazione della confisca sostenendo la retroattività illegittima della norma estensiva o la nullità per omesso contraddittorio, e la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio quando la decisione può essere adottata alla stregua del diritto.
- A seguito dell'annullamento della confisca, la cancelleria è tenuta a eseguire le incombenze procedurali per la revoca della misura e a informare le autorità competenti (es. Procuratore generale) secondo gli artt. di procedura applicabili.
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