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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12316/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto per il rilascio di un terreno sito in Lipari, intimato in forza di una sentenza non definitiva resa in un precedente giudizio tra le danti causa. La parte opponente ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., contestando la regolarità formale degli atti esecutivi e soprattutto l'opponibilità nei suoi confronti del titolo esecutivo formatosi contro il suo dante causa, da cui aveva ricevuto il bene per donazione. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo tardiva la nuova eccezione di inopponibilità dedotta in appello e, in ogni caso, infondata perché già coperta da giudicato e perché la domanda originaria era ritenuta meramente restitutoria, non soggetta a trascrizione; ha inoltre valorizzato la precedente pronuncia che aveva escluso l'usucapione del dante causa e la conoscenza del carattere a non domino dell'acquisto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 111 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva l'eccezione di inopponibilità del titolo esecutivo; 2) violazione degli artt. 111 c.p.c., 2953 e 2909 c.c. per avere ritenuto eseguibile la sentenza contro la ricorrente in base al giudicato formatosi sulla sua qualità di successore a titolo particolare; 3) violazione di norme imperative e contraddittorietà della motivazione circa la qualificazione dell'azione come personale/restitutoria e la conseguente non necessità della trascrizione; 4) omessa o errata valutazione degli atti per avere attribuito rilievo alla conoscenza del carattere a non domino dell'acquisto; 5) censura della condanna alle spese e al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre che della liquidazione del valore della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla controricorrente, ritenendo sufficiente il deposito della sentenza impugnata con le relate e osservando comunque che la notifica del ricorso era avvenuta entro il termine di sessanta giorni. Nel merito, tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza o genericità: i primi quattro perché la ricorrente non aveva trascritto o specificamente localizzato gli atti e i documenti su cui fondava le censure, impedendo alla Corte di verificare il contenuto delle eccezioni, delle sentenze pregresse e degli atti del giudizio; il quinto perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere applicata d'ufficio in caso di abuso del processo e non richiede dolo o colpa grave, mentre la censura sulla liquidazione del valore della causa è stata ritenuta generica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto per il rilascio del terreno.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato come ulteriore base dell'opposizione per contestare la regolarità formale degli atti esecutivi.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per censurare la ritenuta novità dell'eccezione di inopponibilità dedotta in appello.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'opponibilità del titolo esecutivo e ai limiti dell'esecuzione contro il successore a titolo particolare.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica in senso rigoroso, affermando che il ricorso per cassazione deve trascrivere o riassumere gli atti rilevanti e indicarli specificamente nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna per abuso del processo è sanzione autonoma, applicabile d'ufficio in caso di condotta processuale oggettivamente abusiva, anche senza accertamento di dolo o colpa grave.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato anche in relazione alle ipotesi di responsabilità aggravata e alla censura della condanna per lite temeraria.

  • artt. 15 e 17 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la determinazione del valore della causa e la conseguente liquidazione delle spese.

  • art. 2653 c.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di trascrizione della domanda giudiziale, ritenuta però inconferente dai giudici di merito se l'azione era restitutoria.

  • art. 2953 c.c.

    Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 2909 c.c. nel tentativo di contestare l'efficacia del giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato formatosi sulla precedente sentenza definitiva e alla sua portata preclusiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non vengono trascritti, riassunti o specificamente localizzati gli atti e i documenti su cui si fonda, poiché la Corte deve poter verificare la decisività della doglianza senza ricorrere a ricerche esterne.
  • L'onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone non solo la riproduzione del contenuto rilevante degli atti, ma anche la loro precisa collocazione nel fascicolo di parte o d'ufficio.
  • La deduzione di novità di un'eccezione o di errata interpretazione di un giudicato è inammissibile se il ricorrente non riporta il contenuto degli atti o della sentenza richiamata, impedendo il controllo della Corte sulla reale portata della precedente decisione.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta d'ufficio come sanzione per abuso del processo, senza necessità di provare dolo o colpa grave, essendo sufficiente una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa.
  • La liquidazione del valore della causa è censurabile solo se il ricorrente indica con precisione gli elementi di fatto emergenti dagli atti che avrebbero imposto una diversa qualificazione; una doglianza generica non consente il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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