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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26923/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpeg, la rinuncia a un credito operata da un socio della società contribuente. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio in secondo grado, la sentenza della CTR fu cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio si costituì la società che era socio unico della società estinta, ma la CTR dichiarò inammissibile l’atto di riassunzione ritenendo non provato, per mancanza dei bilanci finali di liquidazione, il fenomeno successorio in capo ai soci della società cancellata. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2495 c.c. e 81, 110 c.p.c., sostenendo che la successione dei soci nei rapporti della società estinta non dipende dall’effettiva percezione di somme in sede di riparto finale; 2) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per mancata instaurazione del contraddittorio sulla questione di legittimazione rilevata d’ufficio; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese del rinvio e del giudizio di legittimità nonostante l’alternanza interpretativa sulla questione decisiva.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. Ha affermato che, in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese intervenuta nel corso del giudizio, l’impugnazione o la riassunzione deve provenire dai soci o essere indirizzata nei loro confronti quale successori della società estinta; il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale e i bilanci finali di liquidazione non sono documenti necessari per configurare la successione nei debiti della società estinta, sia pure nei limiti di quanto riscosso in liquidazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’ente, ma il limite di responsabilità dei soci non elimina la loro legittimazione processuale quale successori nei rapporti residui della società estinta.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per la legittimazione ad agire o resistere in giudizio del soggetto successore della società estinta.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per la successione nel processo del successore della parte estinta.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato per lamentare la mancata rimessione in contraddittorio della questione rilevata d’ufficio, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione o disciplina delle spese di lite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come base dei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato incidentalmente nel contesto della successione del socio/erede e dell’avviso di accertamento autonomo.

Massime di principio

  • In caso di estinzione di una società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese nel corso del giudizio, la prosecuzione o l’impugnazione del processo deve avvenire nei confronti dei soci o da parte dei soci succeduti alla società estinta.
  • Il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale; al più rileva sul piano dell’interesse del creditore e della concreta consistenza dell’attivo eventualmente trasferito.
  • Ai fini della successione processuale dei soci della società estinta non è necessario produrre i bilanci finali di liquidazione come documento costitutivo del fenomeno successorio, potendo la successione riguardare anche beni o diritti non ricompresi nel bilancio finale.
  • Se il motivo principale sul difetto di legittimazione viene accolto, restano assorbite le censure ulteriori su contraddittorio endoprocessuale e spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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