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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34656/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in cassazione la conferma, da parte della Corte d'appello, delle condanne per rapina pluriaggravata e per detenzione/porto di arma comune da sparo. Le doglianze principali comprendevano: (a) carenza di prova dell'identità dell'arma utilizzata nella rapina con quella sequestrata (contestata soprattutto da Russo, Di Giacomo e Messina); (b) vizio di motivazione e violazione di legge circa il riconoscimento dell'aggravante della "minorata difesa" (art.61, comma 1, n.5 c.p.) perché l'ora e le circostanze non avrebbero dimostrato una effettiva vulnerabilità della vittima (contestato da Russo e Di Giacomo); (c) illegittimità del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, con errore interpretativo dell'art.628 c.p. e richiesta di prevalenza/ equivalenza delle attenuanti generiche (contestato da Valguarnera, Potano e Di Giacomo); (d) contestazioni sulla sussistenza del possesso o della disponibilità dell'arma rivenuta in casa del padre di Potano, nonché sull'eventuale natura giocattolo dell'arma (Potano e Messina); (e) censure sul trattamento sanzionatorio, richiedendo maggior peso alle circostanze attenuanti quali giovane età, incensuratezza, comportamento processuale, estemporaneità della condotta o danno modesto (Potano, Messina, Valguarnera).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In via generale il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità: non è ammessa una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove se non quando la motivazione manchi, sia manifestamente illogica, contraddittoria o incompatibile con atti del processo indicati specificamente. Ha altresì ribadito l'ampio margine di discrezionalità dei giudici di merito nella determinazione della pena (art.133 c.p.) e la sufficienza di motivazioni anche sintetiche salvo casi di pena molto superiore alla media. Applicando questi principi alle singole impugnazioni, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate o reiterative: (i) le censure sull'identità dell'arma, atteso che la Corte territoriale aveva confrontato la descrizione della persona offesa, le immagini di videosorveglianza e il revolver trovato nell'abitazione di Potano, ritenendo condivisibile la correlazione; (ii) le censure circa la minorata difesa, stante che la rapina alle ore 05:00 in locali con poche persone è stata ritenuta idonea a creare concreta vulnerabilità; (iii) le doglianze sul bilanciamento degli istituti attenuanti/aggravanti, considerati non fondate in punto di norma e di applicazione dell'art.628 c.p.; (iv) le obiezioni sull'assenza di collegamento oggettivo fra singoli ricorrenti e l'arma, dato il concorso nella condotta e l'uso anche di armi improprie (latta di metallo) riprese dalle immagini. Conseguentemente tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., alla somma equitativamente fissata di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 7 l. 895 del 1967

    Riferite al porto e alla detenzione di arma comune da sparo; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito che ha collegato la descrizione della vittima, le immagini di videosorveglianza e il rinvenimento dell'arma presso l'abitazione attribuita ai familiari del Potano.

  • art. 61, comma 1, n. 5 c.p.

    Aggravante della minorata difesa: la Corte ha confermato che la commissione del reato in orario notturno (ore 05:00) e nelle circostanze descritte può integrare la minorata difesa se da esse è derivata una concreta ostacolazione della difesa; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta persuasiva.

  • art. 628 cod. pen. (terzo, quarto e quinto comma)

    Regole sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti per i reati predatori: la Corte ha precisato che alcune aggravanti indicate dal terzo comma non sono bilanciabili in equivalenza o prevalenza come previsto dal quinto comma, e che la Corte territoriale ha correttamente limitato il bilanciamento alla sola aggravante ammissibile (quarto comma).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha riaffermato l'ampio margine discrezionale dei giudici di merito e che una motivazione sintetica (es. "pena congrua") è sufficiente salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media ed esiga una spiegazione dettagliata.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riguarda la contestazione formale delle circostanze aggravanti: la Corte ha ritenuto che l'aggravante contestata fosse presente nel capo di imputazione e correttamente valutata in sede di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e ad ammende per ricorsi ritenuti infondati o inammissibili; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle prove: le censure che chiedono una diversa persuasività o una nuova valutazione degli elementi probatori sono inammissibili salvo che la motivazione del giudice di merito sia del tutto mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
  • L'ora notturna e le circostanze di tempo/luogo possono integrare l'aggravante della "minorata difesa" se da esse deriva una concreta ostacolazione della difesa; non è necessario altro elemento se la vulnerabilità è effettivamente desumibile dalle circostanze.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti per i reati predatori segue regole rigorose: alcune aggravanti non sono bilanciabili né in equivalenza né in prevalenza (art.628), e il giudice deve applicare correttamente queste limitazioni.
  • La responsabilità per reati commessi in concorso può essere affermata anche senza prova che ciascun concorrente avesse materialmente la custodia dell'arma, quando risulti il concorso consapevole e l'uso dell'arma durante l'azione criminale.
  • Nella determinazione della pena i giudici di merito hanno ampio spazio discrezionale; una motivazione sinteticamente ancorata ai criteri dell'art.133 c.p. è generalmente sufficiente salvo casi di pene eccezionalmente alte che richiedono un più ampio sviluppo argomentativo.

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