Cassazione Penale, Sentenza n. 34665/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio e per concorso in rapina, deducendo: (1) violazione della norma processuale (art. 63, comma 2 c.p.p.) per presunta utilizzazione delle dichiarazioni rese da una "informatrice" (Udrea) che il ricorrente riteneva in realtà persona indagata e dunque bisognosa delle garanzie contro l'autoincriminazione; (2) genericità e insufficienza degli indizi in relazione al delitto associativo (art. 416 c.p.). Il ricorso per cassazione lamentava omissione o illogicità della motivazione sul punto e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità rispetto alle argomentazioni dettagliate e congruenti fornite dal Tribunale di riesame sulla gravità indiziaria. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato: (i) l'esclusione dell'inutilizzabilità "erga alios" delle dichiarazioni rese dalla Udrea, poiché all'epoca della sua escussione non sussistevano indizi seri a suo carico tali da attribuirle la qualità di indagata; (ii) la sufficiente gravità indiziaria riguardo alla partecipazione all'associazione e al reato di rapina; (iii) la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle emergenze probatorie e la necessità di specificità nel ricorso per cassazione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordine di comunicazione del provvedimento al detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Richiamato come norma procedurale utilizzata nella fase di riesame per la richiesta di revoca della misura: il ricorrente aveva proposto istanza ai sensi di questa norma al giudice per le indagini preliminari
art. 63, comma 2, c.p.p.
Norma sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza garanzie dall'indagato; la Corte e il Tribunale hanno evidenziato che la sanzione dell'inutilizzabilità tutela gli effetti contra se del dichiarante e non opera necessariamente erga alios quando al momento dell'escussione non sussistevano indizi seri a carico dell'informatrice
art. 416 c.p.
Norma incriminatrice relativa all'associazione per delinquere; la Corte ha confermato che per l'applicazione della misura cautelare è richiesta valutazione puntuale della gravità indiziaria circa la partecipazione e il ruolo nell'organizzazione
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiesta di specificità del ricorso per cassazione: il motivo deve esporre ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura; la mancata correlazione con la motivazione impugnata rende il ricorso inammissibile
art. 606 c.p.p.
Definizione delle categorie di vizio che la Corte di cassazione può esaminare; la Corte ha sottolineato che non le compete la rivalutazione diretta delle emergenze di fatto emerse nelle indagini
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione sull'obbligo di comunicare al detenuto il contenuto dell'ordinanza; la Corte ha disposto l'adempimento previsto
Massime di principio
- La qualificazione del dichiarante come "testimone" o "persona sottoposta alle indagini" è un accertamento di merito riservato al giudice e, se congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità in Cassazione
- La sanzione dell'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. tutela principalmente gli effetti contro il dichiarante (contra se) e non si estende automaticamente "erga alios" quando al momento delle dichiarazioni non risultavano indizi seri a carico del dichiarante
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari richiede assoluta specificità: bisogna contestare la motivazione del giudice del merito indicando in modo puntuale i presunti vizi e, se si deduce travisamento della prova, allegare o indicare esattamente gli atti processuali sull'elemento controverso
- La Corte di cassazione non è chiamata a riconsiderare direttamente il giudizio di gravità indiziaria o la valutazione fattuale compiuta dal giudice del merito; può intervenire solo per vizi di legittimità o motivazione
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare è fondamentale che la difesa presenti deduzioni specifiche e confronti ragionati con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; mere ripetizioni di argomenti già esaminati e respinti dal giudice del merito rendono il ricorso inammissibile
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