Cassazione Penale, Sentenza n. 34657/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso dal difensore d'ufficio per mancata allegazione del mandato ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il difensore del ricorrente sosteneva che la dichiarazione di assenza (che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater) era illegittima e che, pertanto, né l'appello né il ricorso per cassazione potevano essere dichiarati inammissibili per difetto di mandato; deduceva altresì fatti relativi alla nomina e successiva rinuncia del difensore di fiducia e alla domiciliazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in linea di massima, l'onere di allegare il mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applica anche al ricorso per cassazione e deve essere richiesto al difensore d'ufficio che impugna per conto di un imputato dichiarato assente, anche quando l'impugnazione contesti la legittimità della dichiarazione di assenza. Il Collegio ha però precisato un limite: il disposto dell'art. 581, comma 1-quater non si applica quando è impugnata esclusivamente un'ordinanza di inammissibilità emessa de plano (impugnata con ricorso per cassazione), perché in quel caso non si tratta di impugnare una "sentenza" nel senso richiesto dalla norma. Sul merito la Corte ha comunque ritenuto infondata la doglianza del ricorrente e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma quale onere di allegazione del mandato ad impugnare applicabile anche al ricorso per cassazione quando si impugna una "sentenza" emessa in assenza; la norma mira a garantire che l'imputato conosca e voglia l'impugnazione. La Corte ritiene che la regola non consenta deroghe euristiche quando con l'impugnazione si contesti la declaratoria di assenza, salvo il caso specifico dell'impugnazione di un'ordinanza di inammissibilità de plano.
La norma sulle impugnazioni differite non esime la regola dell'art. 581, comma 1-quater; non può essere interpretata come una deroga generale allo statuto delle impugnazioni che autorizzi a non richiedere il mandato ad impugnare.
art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle ordinanze di inammissibilità de plano: quando l'atto impugnato è un'ordinanza di inammissibilità emessa de plano, l'art. 581, comma 1-quater non trova applicazione in quanto non si tratta di impugnare una sentenza.
Norma richiamata in quanto disciplina la dichiarazione di assenza; la Corte sottolinea che l'impugnazione che contesta tale dichiarazione non elimina l'onere di allegazione del mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater.
art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen.
Richiamato come mezzo di tutela per l'assente che non ha avuto effettiva conoscenza del processo: consente la restituzione nel termine per proporre impugnazione previa prova della mancata conoscenza e dell'assenza di colpa.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'estensione del termine per impugnare per l'assente; inserita nel quadro delle garanzie normative che accompagnano il processo in absentia.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico della parte che ha proposto il ricorso rigettato.
d.lgs. n. 150/2022 e riforme "Cartabia" e "Nordio"
Richiamate come contesto normativo e di riforma che ha rafforzato lo statuto delle impugnazioni e le forme di tutela nell'ipotesi di processo in absentia, giustificando l'esigenza di rigore formale (mandato ad impugnare) per evitare rescissioni del giudicato.
Massime di principio
- Il mandato ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p. è in linea di principio requisito formale anche per il ricorso per cassazione promosso dal difensore d'ufficio di un imputato dichiarato assente, quando con l'impugnazione si impugna una sentenza; serve a garantire che l'imputato "conosca e voglia" l'impugnazione.
- Non è ammessa un'eccezione automatica all'onere del mandato quando l'impugnazione contesta la dichiarazione di assenza: contestare il presupposto non elide l'obbligo formale di prove sulla volontà dell'imputato.
- Eccezione pratica: il requisito del mandato non si applica quando il mezzo impugnatorio è diretto contro un'ordinanza di inammissibilità emessa de plano (ossia un'ordinanza e non una sentenza); in questo caso il ricorso può essere proposto senza il mandato specifico.
- Se l'imputato non ha effettiva conoscenza del processo (assente legittimamente), i rimedi corretti sono la restituzione del termine (art. 175, comma 2.1.) o, ove necessario, i rimedi per la rescissione del giudicato; tali rimedi sono distinti dall'onere formale del mandato per l'impugnazione proposta dall'assente consapevole.
- Prassi consigliata: quando si assiste un imputato dichiarato assente e si intende proporre impugnazione, il difensore (anche d'ufficio) dovrebbe sempre acquisire e allegare un mandato specifico ad impugnare e la prova dell'elezione di domicilio, salvo che si impugni esclusivamente un'ordinanza di inammissibilità de plano, per ridurre il rischio di inammissibilità e di future rescissioni del giudicato.
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