Cassazione Penale, Sentenza n. 34500/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) violazione di legge e insufficiente motivazione sulla commisurazione della pena, con la censura che la Corte territoriale non avrebbe esaminato il terzo motivo d'appello relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; (2) violazione degli artt. 4 d.lgs. n. 74/2000, 192 c.p.p. e 220 disp. att. c.p.p. con riferimento alla valenza probatoria del processo-verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nell'ambito della verifica fiscale a carico dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sul merito? No: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per morte dell'imputato. Il difensore ha trasmesso certificato di morte (decesso in data 13/07/2025) e, alla luce dell'art. 150 c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio e la revoca della confisca precedentemente disposta. Non è stata effettuata alcuna valutazione sul merito dei due motivi di ricorso, che sono dunque rimasti inesaminati per sopravvenuta estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
È la norma che disciplina il reato contestato (illecito tributario) e costituisce l'oggetto dell'accusa; nella sentenza di cassazione la norma è citata come riferimento all'imputazione ma non è stata sostanzialmente interpretata in quanto il procedimento si è estinto per morte dell'imputato.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valenza probatoria del processo-verbale redatto dalla Guardia di Finanza; la Corte di cassazione non ha pronunciato un'interpretazione definitiva circa l'applicazione o la portata probatoria di tale norma perché il giudizio si è estinto per morte dell'imputato.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. rispetto all'efficacia probatoria degli atti della verifica fiscale; anche su questo punto la suprema corte non si è pronunciata essendo intervenuta l'estinzione del reato.
art. 150 cod. proc. pen.
Interpretato nella sentenza come norma estintiva: il decesso dell'imputato comporta l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza penale senza rinvio; implica altresì la revoca delle misure patrimoniali (confisca) disposte nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il decesso dell'imputato durante il giudizio d'appello o l'impugnazione determina, ai sensi dell'art. 150 c.p.p., l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza senza rinvio: le questioni di merito restano quindi inesaminate.
- Alla estinzione del reato per morte consegue la revoca delle misure patrimoniali correlate (es. confisca) disposte con la sentenza oggetto di impugnazione.
- Le impugnazioni che riguardano la commisurazione della pena o la valenza probatoria di specifici atti (es. processi-verbali di verifica fiscale) diventano non determinanti se sopravviene l'estinzione del reato; in questi casi il giudice di legittimità si limita a dichiarare l'estinzione e non entra nel merito.
- La comunicazione formale del decesso corredata dal certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile è elemento decisivo e sufficiente per attivare la procedura di estinzione del reato da parte della Corte.
- Quando si valuta una possibile impugnazione simile, è importante verificare tempestivamente lo stato di vita dell'imputato e produrre documentazione ufficiale per evitare che profili sostanziali del ricorso rimangano inesaminati per cause sopravvenute.
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