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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34502/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la riforma della sentenza di primo grado che ha riqualificato il reato da ricettazione a favoreggiamento reale per il possesso/occultamento di una pistola lanciarazzi rubata da terzi. Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione e mancata prova dell'elemento soggettivo (asserita assenza di consapevolezza della provenienza illecita e volontà di favorire il ladro, nonché lasso di tempo e circostanze attenuanti); 2) omissione di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) prescrizione del reato per effetto di sospensioni (adesione del difensore all'astensione delle Camere penali) e, in memoria, aggiunta della censura per mancata concessione della sospensione condizionale della pena e ulteriore deduzione sulla prescrizione al 19/03/2025.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. In motivazione la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e in fatto, condividendo la valutazione probatoria del giudice di merito: gli elementi convergenti (allontanamento con l'arma dal domicilio del ladro e occultamento sotto il sedile dell'auto, rinvenuta in perquisizione) giustificano la configurazione del favoreggiamento reale. Ha ritenuto aspecifico il secondo motivo, osservando che non erano stati indicati i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis. Ha respinto il terzo motivo come manifestamente infondato: la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello in ragione di due sospensioni (adesione all'astensione dall'1/3/2023 al 20/9/2023 e la sospensione di 64 giorni prevista dall'art.83, comma 4, del d.l. 17/3/2020 n.18 per l'emergenza COVID). Ha inoltre motivato il diniego della sospensione condizionale della pena richiamando il precedente specifico che ne impedisce il riconoscimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità per omessa indicazione, da parte dell'appellante, dei presupposti fattuali e giuridici che ne giustificherebbero l'applicazione (es.: tempo di possesso, assenza di aggravanti), ritenendo la deduzione aspecifica.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente rispetto ai criteri di determinazione della pena e alla valutazione prognostica per l'eventuale concessione della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che il precedente specifico del ricorrente ne impedisca l'applicazione.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020 n. 27)

    art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n. 18

    Applicata come periodo di sospensione della prescrizione (64 giorni) per i procedimenti con udienza fissata nel periodo dell'emergenza COVID, rilevante ai fini del computo della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176 del 2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma richiamata per lo svolgimento del giudizio in Cassazione a trattazione scritta.

Massime di principio

  • L'occultamento immediato di un bene provento di furto, specie se contestuale ad atti di ricerca/ perquisizione, può sufficiente a integrare il favoreggiamento reale anche in assenza di prova diretta di un accordo con il ladro: la valutazione del dolo è rimessa al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo vizi logico-giuridici.
  • Le censure generiche sul 'mancato accertamento del dolo' sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione se si limitano a rimettere la valutazione delle prove al giudice di legittimità senza indicare specifici errori di diritto o contraddizioni motivazionali.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede che siano espressi e provati i presupposti normativi (es. brevità del possesso, assenza di aggravanti): la mera invocazione è insufficiente.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione tiene conto di tutte le sospensioni legislative e processuali (es. astensioni degli avvocati, sospensioni per emergenza COVID): non è possibile presumere la prescrizione senza un computo dettagliato.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena richiede una valutazione prognostica e la verifica dei precedenti; un precedente specifico, anche datato, può impedire la concessione se la legge lo vieta o se la pena complessiva è incompatibile.
  • In Cassazione è preferibile contestare motivazioni concrete (indicare i passaggi logici affetti da vizio) e basare i motivi su errori di diritto o omessa/contraddittoria motivazione piuttosto che su una rinnovata esposizione dei fatti già valutati in sede di merito.
  • Quando si propongono motivi aggiunti in memoria, è necessario indicare chiaramente l'incidenza sul giudizio di legittimità (nuove circostanze o rilevanza giuridica) e fornire elementi utili al computo dei termini (es. date precise delle sospensioni) per evitare che siano dichiarati inammissibili.

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