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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17549/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Assicuratrice Milanese impugna la sentenza della Corte d'Appello di Venezia lamentando la violazione dell'art. 86, comma 2, c.p.p.: chiede di essere estromessa dal processo penale perché, prima della sua citazione, in sede di indagini era stata eseguita una consulenza tecnica non ripetibile (autopsia disposta ex art. 360 c.p.p.) alla quale il responsabile civile non aveva potuto partecipare e dalla quale sarebbero emersi elementi potenzialmente pregiudizievoli per la sua posizione nei successivi giudizi civili risarcitori. Sosteneva dunque che la mancata estromissione le ha leso il diritto di difesa e il diritto a non subire accertamenti penali che determinino effetti negativi in sede civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio, limitatamente al capo che aveva condannato in solido l'Assicuratrice Milanese al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale, la sentenza impugnata. Motivazione: il responsabile civile che non è intervenuto volontariamente ha diritto, se tempestivamente richiesto, all'estromissione quando elementi di prova non ripetibili e raccolti senza la sua partecipazione possano essere potenzialmente pregiudizievoli (art. 86, comma 2, c.p.p.). Poiché l'autopsia disposta ex art. 360 c.p.p. era stata utilizzata dai giudici e il responsabile civile non vi aveva partecipato, doveva essere disposto l'esclusione. Conseguenze pratiche: l'Assicuratrice è stata estromessa dal processo rispetto alla domanda di risarcimento; le parti civili indicate sono condannate in solido a rimborsare le spese processuali sostenute dall'Assicuratrice nei vari gradi per complessivi Euro 6.500 oltre accessori. La condanna penale dell'imputato relativamente all'art. 589-bis c.p. resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 86 cod. proc. pen., comma 2

    Riconosce al responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo la facoltà di chiedere l'estromissione quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua difesa; il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza di tali elementi senza sindacare la loro incidenza concreta.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili (incidente probatorio in fase di indagini); l'esecuzione di tali accertamenti in assenza del responsabile civile può giustificare la sua estromissione ai sensi dell'art. 86, comma 2.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma penale relativa all'omicidio stradale/lesioni gravissime con esimenti/attenuanti specifiche; nel caso concreto è la fattispecie sulla quale è stata accertata la responsabilità dell'imputato (Alighiero Moro).

  • artt. 651 e 654 cod. proc. pen.

    Riferimenti agli effetti che gli accertamenti penali possono avere nei giudizi civili o amministrativi; il ricorso ha invocato la tutela contro elementi di prova penali che possano essere pregiudizievoli in sede civile.

  • art. 78 cod. proc. pen.

    Regola la costituzione di parte civile nel processo penale; qui rilevante per il rapporto tra azione civile esercitata nel processo penale e i suoi limiti.

  • art. 575 cod. proc. pen.

    Attribuisce al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria la legittimazione ad impugnare con gli stessi mezzi dell'imputato le statuizioni civili che li riguardino; include la facoltà, in tale ambito, di chiedere l'estromissione.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio della soccombenza applicabile alla regolazione delle spese tra parti civili nell'ambito dell'azione civile esercitata nel processo penale: la parte privata soccombente è tenuta alle spese processuali.

Massime di principio

  • Se un responsabile civile non è intervenuto volontariamente e in fase istruttoria sono stati eseguiti accertamenti tecnici non ripetibili (es. autopsia) senza la sua partecipazione, ha diritto, se tempestivamente richiesto, all'estromissione dal processo ex art. 86, comma 2, c.p.p.
  • La richiesta di estromissione non richiede che il giudice valuti in dettaglio l'incidenza probatoria degli atti contestati: è sufficiente accertare l'esistenza di elementi di prova raccolti senza la partecipazione del responsabile civile e potenzialmente pregiudizievoli.
  • L'esclusione del responsabile civile comporta la cancellazione delle statuizioni civili a suo carico nella sentenza penale (annullamento senza rinvio della parte che lo riguarda), con possibili conseguenze sulla liquidazione del danno e sulle provvisionali.
  • Le parti civili che hanno chiesto la citazione del responsabile civile possono essere condannate, in caso di accoglimento dell'istanza di estromissione, alla rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile secondo il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
  • Per evitare il rischio di estromissione, il responsabile civile deve essere tempestivamente chiamato a partecipare alle operazioni peritali non ripetibili; i difensori delle parti civili dovrebbero valutare l'opportunità di far partecipare o citare il responsabile civile prima dell'esecuzione di tali accertamenti.

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