Cassazione Civile, Sentenza n. 25629/2026 del 21/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (socia lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice aveva contestato la comunicazione di debito e il conseguente avviso di addebito con cui le era stato richiesto il versamento dei contributi alla gestione commercianti per gli anni 2014 e 2015, calcolati anche sulla quota del 100% degli utili della società a responsabilità limitata da lei partecipata, benché tali utili fossero stati accantonati e non distribuiti. Il Tribunale di Terni aveva accolto l’opposizione, ritenendo che gli utili non distribuiti non fossero computabili nella base contributiva; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 212/2024 depositata il 9 dicembre 2024, aveva respinto il gravame dell’ente previdenziale. L’ente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha sostenuto che la base imponibile dovesse comprendere tutti i redditi d’impresa riferibili alla lavoratrice, inclusi gli utili non distribuiti della società nella quale ella svolgeva attività lavorativa e di amministratrice, e che escluderli avrebbe rimesso all’obbligata la determinazione dell’imponibile, in contrasto con l’indisponibilità dell’obbligo contributivo e con il principio solidaristico. La controricorrente ha resistito. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile, ma infondato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il socio di una s.r.l. che partecipa abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale, e che perciò è iscritto alla gestione commercianti, deve versare i contributi sulla quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuitagli in ragione della partecipazione e dichiarata dal lavoratore ai fini IRPEF. Perché il reddito sia imputato al socio occorre che gli utili siano percepiti oppure che la società abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986. Gli utili accantonati a riserva, non distribuiti e non imputati per trasparenza, restano reddito della società e non entrano nella base imponibile contributiva del socio. Spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, il presupposto per la sua dichiarazione ai fini IRPEF. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità, in ragione della novità e complessità delle questioni, e ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992
La dizione “denunciati” non può tramutarsi in un più generico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” e provvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.
La base contributiva è delimitata dai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e non può essere estesa a redditi meramente potenziali o accantonati che non siano fiscalmente imputati al lavoratore.
art. 23 Cost.
Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.
L’obbligo contributivo e la sua misura devono fondarsi su una previsione legislativa chiara; l’esigenza di ampliare la base imponibile non consente di includervi redditi che la legge non imputa al socio.
artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986
Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF.
Per gli utili di una società di capitali, l’imputazione al socio rilevante ai fini contributivi ricorre in caso di percezione degli utili oppure di opzione societaria per il regime di trasparenza.
Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’ente che pretende i contributi deve provare che il reddito è stato imputato al socio, attraverso la percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza, così da fondare l’obbligo di dichiarazione IRPEF e l’inclusione nella base contributiva.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Il rigetto integrale del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale e sia iscritto alla gestione commercianti deve commisurare i contributi alla quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali che gli sia attribuita in ragione della partecipazione e che egli debba dichiarare ai fini IRPEF.
- Gli utili di una società di capitali accantonati e non distribuiti non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore, salvo che la società abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza; la mera possibilità che quegli utili siano distribuiti in futuro non equivale a reddito imputato al socio.
- L’ampliamento della base imponibile contributiva ai redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF non autorizza a includere redditi dichiarati dalla società ai fini IRES e non imputati al socio: la disciplina previdenziale va coordinata con quella tributaria quanto all’attribuzione del reddito.
- In una controversia sulla contribuzione dovuta dal socio lavoratore di una s.r.l., spetta all’ente creditore provare che il reddito è stato imputato al socio, per avvenuta percezione degli utili o per opzione societaria per la trasparenza, e che sussiste quindi il presupposto per la dichiarazione ai fini IRPEF.
- L’esigenza antielusiva, il principio solidaristico e il possibile incremento delle prestazioni previdenziali non consentono di estendere l’obbligo contributivo oltre i limiti risultanti dalla legge e dall’effettiva imputazione fiscale del reddito.
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