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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25781/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda le comunicazioni di debito per gli anni 2014-2016 e l’avviso di addebito n. 307 2021 00002209 49, relativi ai contributi dovuti alla gestione commercianti dal lavoratore, socio al 95% e amministratore di una s.r.l. nella quale svolgeva attività lavorativa abituale e prevalente. L’INPS aveva incluso nella base imponibile contributiva, oltre il minimale, gli utili prodotti dalla società e accantonati a riserva. Il Tribunale di Arezzo aveva annullato gli atti per la parte contestata; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 555/2023 depositata il 20 dicembre 2023, ha confermato l’annullamento, condannando inoltre l’Istituto ad accreditare al lavoratore dodici mesi di contribuzione per ciascun anno interessato dalla decurtazione e compensando le spese dei due gradi. Con l’unico motivo principale, l’ente previdenziale ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 1344 c.c. Ha sostenuto che, poiché il socio lavorava nella società, gli utili d’impresa accantonati dovessero concorrere alla contribuzione a percentuale anche se non distribuiti; secondo l’ente, rilevavano il reddito conseguibile in astratto e la possibilità che la mancata distribuzione, decisa da un socio titolare del 95% e amministratore, consentisse di influire sulla base contributiva, in contrasto con l’indisponibilità dell’obbligo e con la solidarietà previdenziale. Con l’unico motivo incidentale, il lavoratore ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., contestando la compensazione integrale delle spese d’appello: ha dedotto che le questioni non fossero obiettivamente complesse o nuove, che vi fossero già pronunce di merito e che fosse integralmente vittorioso.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha stabilito che, per il socio di s.r.l. che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale e sia iscritto alla gestione commercianti, la contribuzione è commisurata alla parte di reddito d’impresa imputata al socio e dichiarata ai fini IRPEF. Gli utili non distribuiti e accantonati a riserva restano reddito della società, salvo che vi sia stata percezione oppure che la società abbia optato per l’imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986. Spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, il sorgere dell’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF. In mancanza di tali presupposti, gli utili accantonati non entrano nella base imponibile contributiva; è stata pertanto confermata la decisione d’appello. La Corte ha respinto anche il ricorso incidentale sulle spese: il controllo di legittimità sulla compensazione verifica che le ragioni addotte non siano illogiche o erronee; nel caso concreto, la novità e l’obiettiva incertezza delle questioni risultavano adeguatamente riscontrate nella vicenda processuale e la motivazione superava il vaglio di non implausibilità. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca, novità e complessità delle questioni. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla l. 14 novembre 1992, n. 438

    L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la base imponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.

    La base contributiva degli iscritti alle gestioni speciali è riferita ai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF dall’obbligato; non può essere estesa a redditi che restano imputati alla società e che il socio non è tenuto a dichiarare.

  • art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciato dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della società e non – come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.

    Il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES non è, per ciò solo, reddito personale del socio rilevante ai fini della contribuzione parametrata ai redditi dichiarati dal socio ai fini IRPEF.

  • artt. 115 e 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF.

    Gli utili di una s.r.l. possono essere imputati al socio, ai fini considerati dalla decisione, se sono percepiti oppure se la società opta per il regime di trasparenza; in assenza di entrambi i presupposti, il reddito rimane riferibile alla società.

  • art. 23 Cost.

    Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.

    L’obbligo contributivo e la determinazione della sua base imponibile devono avere un fondamento legale chiaro; la finalità di ampliare la contribuzione non consente di estendere l’obbligo oltre i limiti delineati dalla legge.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.

    Il collegamento della base contributiva alla disciplina tributaria non è incompatibile con la garanzia previdenziale di adeguatezza, che la Corte ritiene salvaguardata anche dal livello minimo imponibile.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come afferma la Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 2014), in una verifica “in negativo”.

    La Cassazione controlla la compensazione delle spese verificando che le ragioni poste a fondamento non siano illogiche o erronee, senza sostituire una propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione superi il vaglio di non implausibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’integrale rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo di chi li ha proposti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, ove sia dovuto.

    In caso di integrale rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 1344 cod. civ.

    La disposizione individua il vizio di legittimità dedotto con i ricorsi; la Corte esamina le censure come violazioni o false applicazioni di legge, respingendo entrambi i ricorsi.

Massime di principio

  • Il socio di una s.r.l. che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale e sia iscritto alla gestione commercianti deve versare i contributi sulla parte di reddito d’impresa imputata a lui e dichiarata ai fini IRPEF; la sola produzione del reddito da parte della società non basta a renderlo imponibile in capo al socio.
  • Gli utili di una s.r.l. non distribuiti e accantonati a riserva restano reddito della società e non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore, salvo che il socio li abbia percepiti o che la società abbia optato per l’imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986.
  • Spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, il sorgere dell’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF, mediante prova della percezione degli utili o dell’opzione societaria per la trasparenza.
  • La finalità di ampliare la base imponibile contributiva e le esigenze antielusive o solidaristiche non consentono di prescindere dal criterio legale dei redditi imputati al socio e dichiarati ai fini IRPEF, né di assoggettare a contribuzione redditi che la disciplina tributaria attribuisce alla società.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è una verifica in negativo: mira a escludere che la decisione sia fondata su ragioni illogiche o erronee; una motivazione non implausibile, ancorata alla novità e all’incertezza delle questioni emerse nella concreta vicenda processuale, non è censurabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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