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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25628/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda l’obbligo contributivo di un socio e amministratore di una s.r.l., iscritto alla gestione artigiani e commercianti in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. Il contribuente aveva contestato l’obbligo di versare contributi calcolati anche sui redditi derivanti dalla partecipazione societaria per il periodo 2011-2019. Il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato inammissibile la domanda perché l’opposizione all’avviso di addebito era tardiva. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 50 del 24 marzo 2023, aveva confermato la tardività per le annualità 2011-2015, ma aveva ritenuto ammissibile l’accertamento negativo per il periodo 2016-2019, rispetto al quale l’avviso di addebito non era ancora stato emesso; nel merito aveva escluso dalla base imponibile gli utili della s.r.l. accantonati e non distribuiti, in assenza di attività lavorativa riferibile a quei redditi. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha sostenuto che la base imponibile dovesse comprendere anche gli utili non distribuiti della società in cui il contribuente lavorava e svolgeva funzioni di amministratore, per evitare che la determinazione dei contributi fosse rimessa alla scelta dell’obbligato e per salvaguardare il principio solidaristico. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha affermato che, per il socio di s.r.l. iscritto alla gestione artigiani e commercianti perché partecipa abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale, la base imponibile comprende la quota di reddito d’impresa della società attribuita al socio e dichiarata da quest’ultimo ai fini IRPEF. L’imputazione al socio ricorre quando gli utili siano percepiti oppure quando la società abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza; se gli utili sono soltanto accantonati e restano reddito della società, non confluiscono nella base imponibile personale del socio. Spetta all’ente previdenziale provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, il presupposto della sua dichiarazione ai fini IRPEF, mediante la prova della percezione degli utili o dell’opzione per la trasparenza. Poiché non risultava provata tale opzione e gli utili erano stati accantonati, la Corte d’appello aveva correttamente escluso quei redditi dalla base contributiva. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per la novità e complessità delle questioni e ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992

    In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione artigiani e commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.

    La base contributiva del socio lavoratore di una s.r.l. è costituita dalla quota di reddito d’impresa attribuita al socio e dichiarata da questo ai fini IRPEF, non da ogni utile prodotto dalla società indipendentemente dalla sua imputazione fiscale al socio.

  • artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986

    Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgeredell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    L’opzione della società di capitali per l’imputazione per trasparenza determina l’imputazione del reddito al socio anche ai fini della base contributiva; l’ente previdenziale deve provare tale opzione, o la percezione degli utili, per dimostrare che il reddito è imputabile al socio.

  • art. 23 Cost.

    Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.

    L’obbligo contributivo e la determinazione della sua misura devono trovare fondamento chiaro nella legge; non è consentito estendere la base imponibile oltre i redditi che la disciplina individua come imputati e dichiarati dal contribuente.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.

    L’adeguatezza della tutela previdenziale non impone di includere nella base contributiva redditi non imputati al socio secondo la disciplina tributaria, quando la tutela resta salvaguardata dai contributi dovuti sul livello minimo imponibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una s.r.l. che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale ed è iscritto alla gestione artigiani e commercianti deve versare i contributi sulla quota del reddito d’impresa della società a lui attribuita e da lui dichiarata ai fini IRPEF.
  • Gli utili accantonati da una s.r.l. e non distribuiti non concorrono, per ciò solo, alla base imponibile contributiva personale del socio lavoratore: occorre che siano imputati al socio per effetto della percezione oppure dell’opzione della società per il regime di trasparenza.
  • L’ente previdenziale creditore ha l’onere di provare l’imputazione del reddito al socio e il conseguente obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF, dimostrando la percezione degli utili o l’opzione societaria per la trasparenza.
  • Il riferimento legislativo ai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF non può essere esteso ai redditi soltanto ipotetici o accantonati che, secondo la disciplina tributaria, restano imputati alla società. La finalità di ampliare la base contributiva e l’esigenza antielusiva non autorizzano un’estensione in contrasto con il testo della legge e con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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