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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25630/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia lavoratrice)

La controversia

La controversia riguarda una socia al 50% di una società a responsabilità limitata operante nel settore della pasticceria, iscritta alla gestione artigiani per la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. Per il 2015 l’ente previdenziale le aveva richiesto contributi calcolati anche sulla quota degli utili societari accantonati e non distribuiti. La socia aveva impugnato la comunicazione di debito e il conseguente avviso di addebito, ottenendo l’accoglimento dell’opposizione dal Tribunale di Spoleto, che aveva escluso dalla base contributiva gli utili societari non distribuiti; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 22 depositata il 12 febbraio 2024, aveva respinto l’appello dell’ente. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 1344 c.c. Ha sostenuto che la base imponibile dovesse comprendere tutti i redditi d’impresa riferibili alla socia, compresi gli utili non distribuiti, e non soltanto i redditi derivanti dall’attività lavorativa, deducendo anche che la scelta societaria di accantonare gli utili non avrebbe dovuto determinare l’importo dei contributi dovuti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il socio di una s.r.l. che lavori nell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza deve versare i contributi sulla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio in proporzione alla partecipazione, ma soltanto se tale reddito è imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF. L’imputazione al socio ricorre in caso di percezione degli utili oppure quando la società abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986. Nel caso concreto gli utili erano stati accantonati e non risultavano distribuiti, né la società aveva optato per la trasparenza: essi restavano quindi reddito della società e non rientravano nella base imponibile contributiva della socia. La Corte ha precisato che spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito alla persona obbligata e, quindi, i presupposti che rendono dovuta la dichiarazione IRPEF. Ha compensato le spese del giudizio e ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992

    Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti di computare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.

    La base imponibile contributiva è riferita ai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF; per il socio lavoratore di una s.r.l. non può includere utili che non siano fiscalmente imputati alla persona obbligata e da questa dichiarabili.

  • art. 115 d.P.R. n. 917/1986

    Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società.

    L’opzione della s.r.l. per la trasparenza costituisce, insieme alla percezione degli utili, uno dei presupposti per imputare al socio il reddito societario e includerlo nella base contributiva.

  • art. 116 d.P.R. n. 917/1986

    Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società.

    L’opzione della s.r.l. per la trasparenza costituisce, insieme alla percezione degli utili, uno dei presupposti per imputare al socio il reddito societario e includerlo nella base contributiva.

  • art. 23 Cost.

    Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.

    L’obbligo contributivo e la determinazione della sua base imponibile richiedono un fondamento legale chiaro; non è possibile estendere l’imposizione a redditi solo virtualmente conseguibili e non imputati al contribuente secondo la legge tributaria.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.

    Il collegamento della base contributiva ai redditi imputati e dichiarati secondo la disciplina tributaria non contrasta con l’adeguatezza della tutela previdenziale, assicurata anche dalla previsione di un livello minimo imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    È l’ente previdenziale che deve provare l’imputazione del reddito al socio lavoratore, dimostrando la percezione degli utili o l’opzione societaria per il regime di trasparenza, da cui dipende l’obbligo di dichiarazione IRPEF e contributivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

    Il rigetto integrale comporta la dichiarazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale è soggetto alla contribuzione previdenziale sulla quota del reddito d’impresa societario a lui attribuita in proporzione alla partecipazione, ma solo quando quel reddito sia imputato al socio e dichiarato, o dichiarabile, ai fini IRPEF.
  • Per includere nella base imponibile contributiva gli utili di una s.r.l. occorre che il socio li abbia percepiti oppure che la società abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza; gli utili accantonati e non distribuiti, in assenza di tale opzione, restano reddito della società e non sono computabili a carico del socio lavoratore.
  • L’ente previdenziale che richiede i contributi deve provare l’imputazione del reddito al socio obbligato, dimostrando la percezione degli utili o l’opzione societaria per la trasparenza.
  • L’ampliamento della base imponibile contributiva ai redditi d’impresa non consente di prescindere dai criteri legali di imputazione fiscale né di assoggettare a contribuzione redditi soltanto virtualmente conseguibili; la riserva di legge impedisce di estendere l’obbligo oltre i redditi imputati alla persona fisica e dichiarati ai fini IRPEF.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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