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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42014/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 (rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico). Contestava (1) la motivazione circa l'elemento oggettivo, sostenendo che il rifiuto di eseguire la seconda prova (successiva a una prima con esito di 1,86 g/l) non integri la fattispecie, posto che lo stato di ebbrezza può essere provato anche con una sola misurazione; (2) la valutazione dell'elemento soggettivo, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente né preso in considerazione l'ipotesi che l'imputato fosse incapace di intendere e di volere per ansia o che fosse disposto a sottoporsi al test in un momento successivo (in caserma).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto di completare la seconda prova del test alcolemico anche se la prima prova era stata eseguita; il reato è istantaneo e si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità a completare l'iter, così che la successiva disponibilità a sottoporsi a test non è rilevante. Il vizio di motivazione prospettato in ordine all'elemento soggettivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale aveva motivato valutando l'esito elevato della prima prova (1,86 g/l) e la reazione dell'imputato, e non è consentito alla Cassazione rivedere in fatto le scelte probatorie salvo manifestissima illogicità, non sussistente nel caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Il rifiuto di completare l'iter degli accertamenti alcolemici (seconda prova eseguita a breve distanza dalla prima) integri la fattispecie; il reato è istantaneo e si perfeziona con la manifestazione della indisponibilità

  • art. 379, d.P.R. n. 495/1992

    La norma relativa agli accertamenti non stabilisce una prova 'legale' esclusiva: lo stato di ebbrezza può essere accertato anche con una sola prova integrata da elementi sintomatici

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' rileva ai fini della valutazione della colpevolezza, ma in sede di legittimità la mancata prova deve tradursi in manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione per assurgere a motivo di annullamento

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione può censurare la sentenza per manifesta illogicità della motivazione; tuttavia tale vizio richiede che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non mera ipotesi alternativa

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutata equamente dalla Corte

Massime di principio

  • Il rifiuto di sottoporsi alla seconda prova alcolemica, effettuata a breve distanza dalla prima, integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada; la fattispecie è perfezionata con la manifestazione di indisponibilità anche se il soggetto si dice poi disponibile in un momento successivo
  • Lo stato di ebbrezza può essere provato anche con una sola misurazione integrata da segni sintomatici; tuttavia il rifiuto di completare le prove costituisce autonoma fattispecie punibile
  • La semplice dichiarazione di ansia o volontà di sottoporsi al test in un secondo momento non è di per sé sufficiente a escludere il reato: chi invoca incapacità transitoria deve fornire elementi probatori concreti e immediati (es. referti medici, testimonianze, documentazione)
  • In Cassazione non è possibile una rinnovazione del giudizio di fatto: il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre un'ipotesi alternativa plausibile ma deve dimostrare la manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione di merito
  • In casi analoghi, per evitare la incriminazione è consigliabile collaborare con le forze dell'ordine e, se si lamentano condizioni di salute o ansia, chiedere e documentare tempestivamente una valutazione medica/psichiatrica contestuale

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