Cassazione Penale, Sentenza n. 42004/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per abusi edilizi e reato paesaggistico (demolizione e ricostruzione, 7/11/2015) sollevando quattro censure: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello effettuata via PEC al difensore che aveva poi dichiarato di non accettarla; 2) omissione di motivazione della Corte d'appello rispetto ai "motivi nuovi" riguardanti la carenza di offensività del fatto e la pendenza di una domanda di sanatoria; 3) vizio di mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 4) illegittima revoca d'ufficio, in appello, del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, nonostante l'appello fosse stato proposto solo dall'imputato e i precedenti ostativi risultassero da certificato penale in atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le prime tre censure: a) ha confermato che il rifiuto del difensore di accettare la notifica ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. può valere se fatto "immediatamente" dopo la nomina (valutando il termine rispetto alla nomina), e che l'eccezione di nullità per notifica al difensore anziché al domicilio doveva essere sollevata in prima udienza e non era stata tempestivamente dedotta; b) ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello nel ritenere non applicabile l'art. 131-bis per la rilevanza oggettiva e la continuità di comportamenti illeciti; c) ha respinto la tesi della non offensività del fatto. Ha invece accolto il quarto motivo: la revoca, da parte della Corte d'appello, della sospensione condizionale della pena è stata annullata perché il giudice d'appello non aveva verificato se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice di primo grado (requisito necessario per poter legittimamente revocare d'ufficio). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata; i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, considerato anche il computo dei termini di impugnazione.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata come fattispecie sostanziale relativa agli abusi edilizi contestati
art. 181, d.lgs. n. 42/2004
Norma richiamata come fattispecie sostanziale relativa al vincolo paesaggistico violato
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
"il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione"
La Cassazione interpreta "immediatamente" riferendolo alla nomina del difensore (o comunque a un momento ravvicinato rispetto ad essa), ammettendo il rifiuto anche se esercitato subito dopo la ricezione della PEC; tuttavia la nullità per notifica al difensore invece che al domicilio deve essere eccepita tempestivamente (prima udienza) oppure si perde
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la sua applicabilità richiede una valutazione concreta e complessiva; la Corte ha ritenuto che non operasse per la condotta, in ragione della gravità oggettiva e della continuità/serialità dei precedenti
art. 164 e art. 168 cod. pen.
Regole sulle cause ostative e sulla revoca della sospensione condizionale: la revoca è dichiarativa e può essere esercitata dall'autorità che riscontra cause ostative, ma, in sede di cognizione, il giudice d'appello può revocare d'ufficio solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice di primo grado e dopo aver effettuato la dovuta verifica
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale quando emergono cause ostative; la giurisprudenza utilizza tale disciplina anche per delimitare i poteri del giudice di appello in sede di cognizione
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Regola il divieto di reformatio in peius quando appellante è il solo imputato; la Cassazione evidenzia la necessità di contemperare tale divieto con il potere di dichiarare effetti sostanziali ope legis quando emergono cause ostative documentalmente ignote
Massime di principio
- Notifiche via PEC al difensore: il difensore può legittimamente rifiutare l'accettazione anche se lo dichiara immediatamente dopo la ricezione, ma la nullità per notifica al difensore anziché al domicilio deve essere eccepita tempestivamente (prima udienza) o si considera preclusa
- Cause di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.): vanno valutate caso per caso; l'esistenza di precedenti e la gravità oggettiva della condotta possono escluderle anche se l'illecito appare formalmente «di lieve entità"
- Revoca della sospensione condizionale in appello: il giudice d'appello può revocare d'ufficio il beneficio solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice di primo grado e dopo aver svolto la verifica dovuta; in mancanza di accertamento la revoca è illegittima e può determinare annullamento
- Eccezioni procedimentali vanno sollevate tempestivamente: molte nullità o omissioni di valutazione possono diventare inefficaci se non dedotte nei termini e nelle forme previste (prima udienza, motivi di appello), con rischio di preclusione
- Impatto della cassazione sulla prescrizione: l'accoglimento di questioni processuali che modificano il rapporto di impugnazione può influire sul computo dei termini e portare all'estinzione del reato per prescrizione; pertanto, la strategia difensiva deve considerare anche gli effetti temporali delle impugnazioni
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