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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42005/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione propone tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la cessione di 100 grammi di cocaina (capo B-BIS), sostenendo assenza di prove; (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla cessione di 416 grammi di cocaina (capo A-BIS), contestando la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione delle intercettazioni; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della continuazione con una sentenza irrevocabile (Corte d'appello di Milano n. 2098/2020). Inoltre la difesa ha depositato motivi nuovi osservando, fra l'altro, che il faldone con le intercettazioni richiamate non sarebbe stato depositato in Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e consistenti in deduzioni di fatto generiche non confrontate con la decisione impugnata. Sul merito, i giudici di merito hanno adeguatamente ricostruito il fatto relativo al capo A-BIS: l'imputato, soggetto a sorveglianza speciale e divieto di allontanamento da Limbiate, è stato rintracciato in un centro commerciale in compagnia di Kristian De Palma e Carlo Commisso; intercettazioni e servizi di osservazione hanno evidenziato il suo coinvolgimento nella fornitura di stupefacente e nelle trattative per la sostituzione della partita. De Palma è stato arrestato in flagranza e condannato; elementi successivi (arresto posteriore dello stesso La Placa con 539 g di cocaina) sono stati richiamati come indizio della sua continuità di rapporti con ambienti delinquenziali, senza però incidere sui fatti già accertati. Il motivo relativo al capo B-BIS è stato considerato mera negazione senza critica puntuale alla motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e non sottoposto alla Corte d'appello, la cui valutazione è presupposto necessario per la cognizione della Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la dichiarazione di inammissibilità travolge anche i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per imporre al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; applicato dalla Corte dopo la dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Invocato per estendere l'effetto della dichiarazione di inammissibilità anche ai motivi nuovi depositati successivamente, rendendoli inammissibili.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte di cassazione come principio utile a valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e nel disporre l'ammenda; qui la Corte ritiene assente colpa grave del ricorrente ma dispone comunque il pagamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per riesaminare valutazioni di fatto generiche: i motivi che consistono in semplici censure fattuali senza confronto critico della motivazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
  • I fatti accertati in grado di merito tramite intercettazioni e servizi di osservazione hanno ampia rilevanza e la loro valutazione è riservata ai giudici di merito; la Cassazione controlla la correttezza della motivazione e l'interpretazione del diritto, non il libero convincimento sui fatti salvo illogicità manifesta.
  • Questioni nuove non presentate alla Corte d'appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione: la cognizione su questioni novative è preclusa al giudice di legittimità.
  • La produzione tardiva di documenti o l'allegazione di elementi che non furono sottoposti al giudizio d'appello difficilmente sottraggono il ricorso all'inammissibilità se non accompagnata da adeguata motivazione sull'impossibilità di agire prima.
  • Circostanze sopravvenute o condanne successive possono essere richiamate in motivazione per delineare la personalità dell'imputato, ma non sostituiscono la prova specifica richiesta per l'accertamento dei singoli fatti contestati nel procedimento principale.
  • Quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre ammende o versamenti equitativi alla Cassa delle ammende, salvo accertamento di dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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