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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42006/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha censurato l'erronea declaratoria di estinzione del reato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 569 comma 4 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato contestato a Martellone (omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2011, con reddito sottratto all'imposizione pari a 110.532 euro e Iva evasa pari a 81.854 euro). Il motivo unico del ricorso era l'erronea applicazione degli artt. 157 c.p. e 17, comma 1‑bis, del d.lgs. n. 74/2000: dopo la riforma del decreto‑legge n. 138/2011 (conv. dalla legge n. 148/2011) i termini di prescrizione per i delitti indicati sono elevati di un terzo, per cui, data la pena massima allora prevista (4 anni), la prescrizione massima del reato è pari a 10 anni e il reato del 30/12/2012 non era prescritto alla data della sentenza impugnata (15/10/2021).

Norme richiamate

  • art. 17 comma 1‑bis d.lgs. n. 74/2000

    "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"

    La Corte ha interpretato che, in forza del comma 1‑bis introdotto dal d.l. 138/2011 conv. in l. 148/2011, i termini di prescrizione per i delitti indicati nel decreto (tra cui l'art. 5) vanno aumentati di un terzo rispetto ai parametri ordinari

  • art. 2 comma 36 vicies semel lett. I) del d.l. n. 138/2011, conv. l. n. 148/2011

    Ha introdotto il comma 1‑bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74/2000 che ha determinato l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti previsti dal decreto

  • art. 157 e ss. c.p.

    Si applicano i parametri di computo della prescrizione (in rapporto alla pena edittale); la Corte ha utilizzato tale criterio per stabilire che, con pena massima di 4 anni, la prescrizione massima risulta pari a 10 anni dopo l'aumento di un terzo

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Riguarda il reato contestato (omissione delle dichiarazioni fiscali con conseguente evasione); la pena massima all'epoca del fatto era di 4 anni, parametro usato per il calcolo della prescrizione

  • art. 569 comma 4 c.p.p.

    Disposizione che legittima il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente (qui: Corte di appello di L'Aquila) dopo annullamento in Cassazione

  • art. 23 comma 8 del d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero in Cassazione; attiene alla facoltà di presentare conclusioni scritte da parte del PM

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione in reati tributari disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000 occorre verificare se ricadono nelle fattispecie indicate dal comma 1‑bis dell'art. 17 (introdotto dal d.l. 138/2011): in tal caso i termini vanno aumentati di un terzo.
  • La durata della prescrizione si determina sulla base della pena massima prevista all'epoca del fatto, applicando i criteri degli artt. 157 e ss. c.p.; l'aumento di un terzo cambia il termine massimo computato.
  • In presenza di reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma del 2011 va controllata la data di maturazione della prescrizione alla data della decisione impugnata: se la sentenza di merito è intervenuta prima della scadenza del termine maggiorato, la declaratoria di estinzione è erronea.
  • Eventuali sospensioni o interruzioni della prescrizione devono essere valutate caso per caso: il mero computo cronologico potrebbe non essere definitivo se sono intervenuti eventi processuali che sospendono o interrompono la prescrizione.
  • Se il giudice di merito dichiara estinto il reato per prescrizione senza tener conto dell'aumento previsto dalla normativa sopravvenuta, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare il giudizio al giudice competente per un nuovo esame.
  • In procedimenti tributari è essenziale indicare chiaramente la data del fatto, la pena prevista allora e verificare le normative intervenute successivamente che incidono sui termini di prescrizione.

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