Cassazione Penale, Sentenza n. 42001/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, della loro responsabilità per reati connessi al traffico di stupefacenti e in particolare per l'accertata partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). I motivi principali sollevati riguardano: vizio di motivazione e carenza probatoria sulla sussistenza del reato associativo (distinzione tra associazione per delinquere e concorso nel reato continuato), la utilizzabilità e validità delle intercettazioni telefoniche e ambientali (presunta violazione art. 268 c.p.p.), presunto bis in idem con pregresse sentenze, la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità ex art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990, e la contestazione della prova relativa a singoli reati "fine" attribuiti a taluni imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha respinto le censure generiche e prive di fondamento su gran parte delle questioni (in particolare quelle relative alla utilizzabilità delle intercettazioni, ritenute regolarmente autorizzate dal P.M. ai sensi dell'art. 268 comma 3 c.p.p., e molte doglianze sulla valutazione delle prove nelle singole fattispecie). Tuttavia la Corte ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa alla qualificazione dei fatti come associazione per delinquere (capo 1) per tutti i ricorrenti, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame su tale profilo e, se necessario, per la rideterminazione delle pene. La Cassazione ha ritenuto che gli indici valorizzati dal giudice di merito (piazza di spaccio, canale di approvvigionamento, deposito, ripartizione di ruoli, posizione direttiva di alcuni membri, ecc.) fossero equivoci e non sufficienti a dimostrare il quid pluris richiesto per l'associazione ex art. 74 rispetto al concorso nel reato continuato ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Restano quindi ferme, per le parti non annullate, le affermazioni di responsabilità per i singoli reati "fine" così come confermate dalla Corte di appello, fatte salve le questioni di prescrizione e la determinazione delle sanzioni.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ricorda che l'art. 74 richiede, per la configurabilità dell'associazione per delinquere, non solo l'accordo criminoso e la persistenza, ma una struttura organizzata (quid pluris) con mezzi e persone predisposti stabilmente per la commissione di reati. La semplice divisione di ruoli, la disponibilità di luoghi o un canale di approvvigionamento non sono di per sé idonei a provare tale struttura.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Articolo richiamato come ipotesi alternativa (concorso nel reato continuato). La Corte segnala che molti elementi valorizzati potevano essere indicativi di concorso in reato continuato piuttosto che di una associazione stabile ex art. 74.
codice di procedura penale, art. 268
art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte conferma che il P.M. può autorizzare l'esecuzione delle captazioni fuori dagli impianti della Procura quando ne sia dichiarata l'inidoneità nel decreto autorizzativo; la valutazione circa l'esistenza della condizione entra nella competenza del P.M. e una volta motivata nel decreto le captazioni sono utilizzabili.
codice penale, art. 112
art. 112, comma 1, n. 2) cod. pen.
Cita l'aggravante per chi abbia diretto l'attività concorsa nel reato come elemento distinto: la presenza di un soggetto direttivo non è di per sé indice sufficiente dell'esistenza di una associazione per delinquere.
codice di procedura penale
Norma citata in chiusa del dispositivo senza sviluppo decisorio significativo nel testo disponibile; menzionata in relazione agli effetti sulla definitività delle decisioni non annullate.
Massime di principio
- Per qualificare i fatti come associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990 è necessario provare una struttura organizzata e stabile (quid pluris) oltre al semplice accordo e alla ripetizione di illeciti: ruoli, depositi e appoggi esterni sono indizi utili ma non sufficienti se non comprovano una organizzazione stabile.
- La differenziazione tra associazione per delinquere e concorso nel reato continuato richiede valutazioni puntuali: una 'piazza di spaccio', canali di approvvigionamento o una ripartizione di compiti possono essere compatibili anche con il solo reato continuato.
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali possono costituire prova valida di attività di spaccio (anche in assenza di sequestro immediato), ma il giudice di merito deve fornire motivazione rigorosa sul loro contenuto; le contestazioni sulla valutazione del contenuto sono, di norma, questioni di fatto difficili da rimettere in discussione in Cassazione salvo manifesta illogicità.
- L'autorizzazione del P.M. a captare al di fuori degli impianti della Procura è legittima se il relativo decreto indica l'inidoneità degli impianti interni; tale scelta rientra nella discrezionalità dell'ufficio procedente e, se adeguatamente motivata, rende utilizzabili le captazioni.
- Le censure generiche o non specificamente fondate su punti di fatto o di diritto sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione: i ricorsi devono focalizzarsi su profili determinati e motivati (es. contraddittorietà logica o violazioni specifiche di legge).
- L'eventuale qualificazione dei reati come di lieve entità ex art. 74 comma 6 va provata concretamente (quantitativi, modalità, incidenza) e non può essere derubricata con argomentazioni generiche.
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