Cassazione Civile, Ordinanza n. 21892/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione su un quotidiano di alcuni articoli a firma di una giornalista, diretti da un'altra giornalista, ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione di un ex giudice costituzionale. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato in solido le due autrici e la società editrice al risarcimento, ritenendo che gli articoli avessero divulgato, con modalità suggestive, fatti non veri o non adeguatamente verificati: in particolare, che la nomina del figlio del danneggiato a direttore generale di un ente pubblico fosse avvenuta solo grazie all'intervento di un ministro e che il danneggiato avesse influenzato un procedimento della Corte costituzionale relativo a quel ministro, lasciando intendere uno scambio di favori. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 595 e 51 c.p., dell'art. 21 Cost. e dell'art. 10 CEDU, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente confuso fatti e valutazioni critiche soggettive, trattando come "fatto" storico il contenuto delle opinioni espresse negli articoli e negando così la scriminante del diritto di critica politica su vicende di interesse pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti ma in un giudizio soggettivo che, per essere scriminato, presuppone comunque la verità del fatto posto a base della critica, anche solo putativa e ragionevolmente tale. Ha rilevato che la corte d'appello aveva correttamente accertato, con motivazione congrua e logicamente coerente, la mancanza di adeguato approfondimento e verifica circa i fatti presupposti agli articoli e la loro portata lesiva, escludendo la contemporanea presenza dei requisiti di verità, continenza e interesse pubblico. Poiché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, il ricorso è stato rigettato. Le ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dichiarate tenute, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma evocata come base della responsabilità per diffamazione; la Corte richiama il rapporto tra diffamazione e scriminanti del diritto di cronaca e di critica.
Evocato quale causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica; non opera se mancano verità, continenza e interesse pubblico.
art. 21 Cost.
Richiamato a tutela della libertà di manifestazione del pensiero, bilanciata con la tutela della reputazione altrui.
art. 10 CEDU
Richiamato quale parametro sovranazionale della libertà di espressione, da bilanciare con i limiti posti dalla tutela della reputazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alla congruità e logicità della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica ha natura valutativa e soggettiva, ma presuppone la verità, anche solo putativa, del fatto storico posto a base della critica stessa.
- La verifica della sussistenza dei requisiti di verità, continenza e interesse pubblico nella comunicazione giornalistica è questione di merito; in cassazione è censurabile solo per vizi motivazionali o errori di diritto, non per ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza che esclude la scriminante del diritto di cronaca o di critica si limita a verificare che il giudice di merito abbia esaminato i requisiti richiesti e abbia motivato in modo congruo e non illogico.
- Non è consentito qualificare come mera opinione critica ciò che, nel contesto complessivo dell'articolo, presuppone l'affermazione di fatti specifici non adeguatamente verificati e potenzialmente lesivi della reputazione altrui.
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