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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25301/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Il conduttore aveva locato un immobile ad uso abitativo per quattro anni, con rinnovo ex L. n. 431/1998. Alla prima scadenza la locatrice gli aveva comunicato il diniego di rinnovo dichiarando di voler adibire l'immobile a propria abitazione; il conduttore aveva poi rilasciato l'immobile. Successivamente, secondo la prospettazione del conduttore, la locatrice non avrebbe mantenuto la destinazione abitativa indicata, avendo invece trasferito il bene al fratello tramite vendita pochi mesi dopo il rilascio, e il fratello non lo avrebbe adibito ad abitazione propria ma lo avrebbe locato a terzi. Il conduttore agiva quindi per il risarcimento dei danni ex art. 3, commi 3 e 5, L. n. 431/1998. In cassazione deduceva: violazione dell'art. 3, comma 5, L. n. 431/1998 e degli artt. 1218 e 1176 c.c., sostenendo che la vendita al fratello non costituiva evento imprevedibile idoneo a giustificare l'inadempimento dell'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione; erronea interpretazione dell'art. 3 L. n. 431/1998, poiché l'uso abitativo avrebbe dovuto essere serio, stabile e non meramente temporaneo; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale svalutato il preliminare di compravendita e valorizzato fatti che, secondo il ricorrente, non avrebbero dovuto incidere sulla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, inammissibile la memoria depositata in forma cartacea e ha rilevato anche profili di improcedibilità legati al deposito della sentenza impugnata priva di attestazioni complete; soprattutto, però, ha affermato che il ricorso era comunque inammissibile perché i tre motivi tendevano a una rivalutazione del merito, estrapolando singoli passaggi della motivazione della Corte d'appello senza confrontarsi con la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. La condanna alle spese è stata posta a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: le censure sono inammissibili quando mirano a contrapporre al percorso motivazionale del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se, in realtà, serve soltanto a contestare la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito e non l'utilizzo di prove inesistenti o l'attribuzione di valore legale a elementi non previsti.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato complessivamente le risultanze istruttorie, il ricorso per cassazione non può limitarsi a isolare singole frasi della motivazione, senza misurarsi con l'intero ragionamento decisorio.
  • Nel giudizio di cassazione, l'inosservanza delle regole tecniche di deposito degli atti e delle memorie può determinare inammissibilità o improcedibilità, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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