Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi finitimi in relazione all’esatta individuazione del confine. Il proprietario del fondo attoreo sosteneva che, durante la costruzione di un piano interrato e di un lastrico solare su un fabbricato realizzato sul fondo vicino, il confinante avesse sconfinato nella sua proprietà, abbattendo un capannone e occupando illegittimamente una porzione del terreno. Il convenuto contestava lo sconfinamento, affermando che lo stato dei luoghi corrispondeva ai titoli di provenienza e alla divisione negoziale del 1969; in subordine invocava l’usucapione dell’area e, in via ulteriore, l’art. 938 c.c. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale per ottenere l’adempimento del patto di allargamento di uno stradello comune fino a quattro metri. Il tribunale aveva accolto la domanda principale e respinto la riconvenzionale, ma la corte d’appello ha riformato integralmente, ritenendo non decisivo il frazionamento catastale richiamato dal primo CTU e dando prevalenza a una diversa consulenza svolta in altro giudizio, dalla quale risultava che il confine correva lungo la mezzeria di un passaggio comune e che la costruzione non lo aveva oltrepassato; ha inoltre accolto in parte la riconvenzionale, imponendo l’ampliamento dello stradello solo per la parte necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze tecniche, attività riservata al giudice di merito. Ha osservato che la corte territoriale aveva motivato in modo logicamente coerente la preferenza per la consulenza tecnica svolta in altro procedimento, valorizzando il rilievo che il frazionamento catastale non è idoneo, da solo, a provare il confine quando non richiamato nel titolo di divisione. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito favorevole al resistente. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La proposta di definizione accelerata può essere formulata dal consigliere delegato e il giudizio può essere definito in camera di consiglio; nella specie la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile o manifestamente infondato e poi lo ha rigettato.
Il consigliere delegato che formula la proposta non è incompatibile a far parte del collegio chiamato a decidere il ricorso.
artt. 51, comma primo, n. 4), e 52 c.p.c.
La partecipazione del consigliere che ha formulato la proposta non determina incompatibilità ai fini della decisione collegiale.
Nel procedimento accelerato la condanna ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle somme previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
È richiamato dalla parte resistente quale possibile titolo ulteriore in ipotesi di sconfinamento, ma la decisione di cassazione non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la rubrica dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a sollecitare una rivalutazione delle prove e delle risultanze tecniche compiuta dal giudice di merito.
- La scelta tra consulenze tecniche diverse è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento e non sia affetta da illogicità manifesta.
- Il frazionamento catastale, di per sé, non è idoneo a determinare con certezza il confine tra proprietà confinanti quando non costituisca elemento richiamato nel titolo attributivo o di divisione del bene.
- Il giudice di merito può fondare la decisione su una fonte probatoria e disattenderne altre senza dover confutare singolarmente ogni deduzione difensiva, essendo sufficienti ragioni coerenti del convincimento.
- Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la proposizione di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati può comportare condanne pecuniarie ulteriori con funzione deterrente e sanzionatoria.
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