Cassazione Civile, Ordinanza n. 24808/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di beni destinati all'attività di panificazione. Il creditore aveva ottenuto due distinti decreti ingiuntivi per il saldo di corrispettivi relativi, secondo il giudice di merito, a forniture autonome: uno riguardante strumenti di lavoro (spezzatrice volumetrica, arrotondatrice, planetaria) e l'altro una fattura per arredi e mobilio della panetteria. Il debitore aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo relativo al saldo degli strumenti di lavoro, sostenendo in cassazione, con due motivi, che il creditore avesse abusivamente frazionato un credito unitario derivante da un solo contratto di vendita a consegne ripartite, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e del canone costituzionale di ragionevole durata/giusto processo. Con il secondo motivo deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la restituzione di un assegno bancario dell'importo di euro 5.872,03, che a suo dire avrebbe fatto presumere il pagamento della relativa somma, con conseguente onere della prova contraria a carico del creditore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto: il Tribunale aveva accertato che i crediti azionati con i due monitori si riferivano a forniture autonome e non a un unico rapporto frazionato, e tale accertamento non è sindacabile in cassazione. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o altrimenti affetta da anomalia costituzionalmente rilevante. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: il fatto della restituzione dell'assegno era stato considerato dal giudice d'appello, che aveva però ritenuto non provato il dedotto pagamento in contanti sostitutivo del titolo; la censura, inoltre, introduceva una questione nuova sulla presunzione di pagamento derivante dalla restituzione dell'assegno, senza indicare specificamente in quali atti fosse stata dedotta in appello. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato disposto l'onere del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata respinta perché rivolta a contestare un accertamento di fatto.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'abusivo frazionamento del credito; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 111 Cost.
la Corte ribadisce che la violazione del "minimo costituzionale" della motivazione ricorre solo in casi estremi: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la mancanza di una motivazione solo nei casi estremi indicati integra nullità della sentenza; non rilevano insufficienza o mera contraddittorietà della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in ragione del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La deduzione di abusivo frazionamento del credito presuppone che sia smentita in modo specifico la qualificazione dei crediti come autonomi: se il giudice di merito accerta che le pretese derivano da forniture distinte, la censura non può essere trasformata in un motivo di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione del fatto.
- In cassazione non è consentito sindacare il merito della ricostruzione probatoria sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la doglianza richieda soltanto una diversa lettura degli elementi di causa.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione; non è sufficiente lamentare insufficienza o non condivisibilità della stessa.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se valutato in senso non favorevole alla parte.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; chi le deduce deve indicare specificamente l'avvenuta prospettazione nei gradi di merito e il relativo atto processuale.
- La restituzione di un assegno all'emittente, da sola, non basta a dimostrare il pagamento del debito se il giudice di merito ritiene non provata la diversa allegazione di pagamento sostitutivo in contanti; la valutazione delle prove resta rimessa al giudice di merito.
- In caso di rigetto del ricorso e mancata difesa dell'intimato, non vi è statuizione sulle spese, ma ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
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